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Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 7 pagine

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Codice civile svizzero «%ASFF_YYYY_ID»

2. revocare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza oppure istituire una curatela.

Art. 378 cpv. 1 n. 3 e 8

1Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

3. il coniuge o il partner registrato o il convivente di fatto che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;

8. i nipoti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Art. 381 cpv. 3

3L’autorità di protezione degli adulti interviene su avviso del medico o di una persona vicina, oppure d’ufficio.

Inserire prima del titolo del capo secondo

Art. 389a

C. Persone1 È considerata vicina la persona che, per parentela, relazione personale, vicine

funzione ufficiale o attività professionale è strettamente legata all’interessato e appare idonea a tutelarne gli interessi.

2Si presume che il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto nonché i genitori, i figli, gli abiatici, i fratelli o le sorelle e i nonni siano persone vicine all’interessato.

Art. 390 cpv. 2 e 3

2L’onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

3La curatela è istituita su richiesta dell’interessato, su avviso di una persona vicina o d’ufficio.

Art. 400 cpv. 1bis

1bisL’autorità di protezione degli adulti esamina se può affidare in tutto o in parte i compiti a una persona vicina all’interessato o a un’altra persona che non è un curatore professionale.

Art. 401 cpv. 2 e 4

2Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri delle persone vicine all’interessato.