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Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 7 pagine

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Codice civile svizzero «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 441a

Bbis. Statistica1 I Cantoni si adoperano per fornire le basi statistiche e i dati sulle

misure di protezione dei minori e degli adulti.

2Il Consiglio federale, con il coinvolgimento dei Cantoni, può stabilire principi e modalità del rilevamento statistico. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale di giustizia

Art. 443

A. Diritti di1 Quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne avviso

l’autorità di protezione degli adulti.

2Anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale4 possono avvisare l’autorità di protezione degli adulti se l’avviso è nell’interesse di una persona bisognosa di aiuto incapace di discernimento. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

Art. 443a

Abis. Obblighi di1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice

avviso5

penale , le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione degli adulti se vi sono indizi concreti che una persona è bisognosa d’aiuto e non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:

1. i professionisti dei settori della cura della persona o degli interessi patrimoniali che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con persone bisognose di aiuto;

2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che una persona versa in tali condizioni.

2Adempie l’obbligo di avviso anche chi avvisa il proprio superiore.

3I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 446 cpv. 2bis

2bisSi accerta se vi siano persone vicine all’interessato e, per quanto possibile, le coinvolge nell’accertamento dei fatti.

Art. 446a

X. Persone che Al procedimento partecipano:

partecipano al

procedimento 1. l’interessato;

4 RS 311.0

5 RS 311.0