Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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pure stata rifiutata la competenza nel luogo del domicilio o della dimora dell’interessato145.
Questa convincente giurisprudenza va quindi codificata nell’avamprogetto a fini di certezza del diritto. L’avamprogetto precisa inoltre che la decisione giudiziaria, nei casi di cui all’articolo 439 capoverso 1 numeri 2–5 CC, è di competenza del giudice del luogo dell’istituto (cfr. art. 439 cpv. 1bisAP-CP). Ciò è in linea con l’articolo 429 capoverso 3 CC, secondo cui l’istituto decide sulla dimissione in caso di ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico, e con l’articolo 385 capoverso 1 CC, secondo cui l’interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l’autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l’istituto contro una misura restrittiva della libertà di movimento. La mozione Reimann 19.4586 è così attuata.
2.5.3 Competenza territoriale dell’APMA per la verifica periodica secondo l’articolo 431 CC
Nei casi in cui ha disposto un ricovero e nei casi in cui ha confermato un ricovero ordinato dal medico (cfr. art. 429 cpv. 2 CC), l’APMA deve verificare periodicamente se le condizioni del ricovero sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo (art. 431 cpv. 1 CC).
Come per la decisione giudiziaria secondo l’articolo 439 CC, il diritto vigente non disciplina chiaramente quale APMA sia competente per territorio per la verifica periodica. Il messaggio PMA non si è espresso su questa questione. La dottrina ritiene competente per territorio l’APMA del domicilio dell’interessato ricoverato a scopo di assistenza, ossia quella che di regola ha preso anche la decisione di ricovero146.
La presente revisione intende eliminare anche questa imprecisione: in futuro per la verifica periodica sarà competente per territorio l’APMA che ha preso la decisione di ricovero (art. 431 cpv. 1 AP-CC), a condizione che il procedimento non sia stato ripreso da un’altra autorità (cfr. art. 431 cpv. 3 AP-CC).
2.6 Diritti e obblighi d’avviso nella protezione degli adulti
2.6.1 Situazione iniziale
Il disciplinamento dei diritti e degli obblighi d’avviso nella protezione degli adulti riguarda in particolare gli anziani, ma non soltanto loro. Dal rapporto del 18 settembre 2020 «Impedire la violenza sulle persone anziane» risulta che il fenomeno della
145 DTF 146 III 377, consid. 6.3.2: il primato dell’autorità di protezione degli adulti rispetto al medico designato dal diritto cantonale per quanto riguarda la decisione che ordina il ricovero a scopo di assistenza è stato abbandonato. Per tale motivo non è più giustificato collegare la competenza intercantonale per la decisione giudiziaria sul ricovero a scopo di assistenza esclusivamente al domicilio dell’interessato.
146 BSK ZGB I-ETZENSBERGER/GEISER, art. 431 n. 7, MEIER, marg. 1265 e nota a piè di pagina 2331 con ulteriori rimandi.