Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

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anticipo il desiderio di avere una determinata persona come curatore. Non è tuttavia previsto di iscrivere un tale desiderio nel registro dello stato civile né l’APMA ha l’obbligo di informarsi al riguardo: spetta all’interessato informare l’APMA competente del suo desiderio.

Art. 406 titolo marginale e cpv. 3

Il compito principale dell’APMA è proteggere le persone bisognose di aiuto e adottare le misure necessarie. In seguito spetta al curatore nominato mobilitare, nell’ambito dell’esecuzione del mandato, le risorse della rete di assistenza nell’interesse dell’interessato, ad esempio coinvolgendo le persone vicine nell’esecuzione del mandato. In questo modo l’interessato e le persone a lui vicine accettano meglio la curatela e inoltre, le misure ufficiali possono essere in seguito ridotte o eliminate completamente164.

La nuova disposizione del capoverso 3 riprende quindi espressamente nella legge la possibilità già prevista dal diritto vigente di coinvolgere le persone vicine nell’esecuzione del mandato, a condizione che ciò avvenga sempre nell’interesse dell’interessato. La persona vicina può fornire informazioni sul carattere e spesso anche sul vissuto della persona divenuta incapace di discernimento, informazioni che consentono di dedurre la sua probabile volontà per quanto riguarda un atto determinato (p. es. ricerca di una soluzione abitativa adeguata, vendita di un immobile). Il coinvolgimento permette anche di coordinare l’attività del curatore con quella di una persona vicina che assume determinati compiti. Ciò potrebbe però anche creare tensioni quanto all’obbligo di discrezione del curatore, ragion per cui le pertinenti disposizioni devono prevedere che il curatore ha la facoltà d’informare le persone vicine (cfr. art. 413 cpv. 3 AP-CC).

Una persona vicina può quindi essere coinvolta nelle misure anche se non è stata nominata curatore; non ha però diritto di esserlo. Il curatore resta l’unico responsabile dell’esercizio della curatela ed è lui che stabilisce se il coinvolgimento è nell’interesse dell’interessato. A tale fine deve anche essere garantito che non sia coinvolta alcuna persona contro la volontà o il palese rifiuto dell’interessato (cfr. anche commenti all’art. 389a AP-CC). Non vi è obbligo di coinvolgere una persona vicina e la relativa decisione del curatore può essere contestata presso l’APMA (cfr. art. 419 CC).

Art. 413 cpv. 3

La disposizione deve essere riformulata affinché per il curatore sia chiaro che, oltre ai terzi (p. es. locatore o datore di lavoro) possono e devono essere informate anche le persone vicine ai sensi dell’articolo 389a AP-CC, nella misura in ciò sia necessario nell’interesse dell’interessato. La modalità e la portata dell’informazione dipendono dallo scopo dell’informazione. Ad esempio, se deve somministrare medicinali, la persona vicina ha un interesse a sapere esattamente di quale malattia si tratta ma non a ottenere altre informazioni mediche.

164 ZK-MEIER, art. 389 ZGB n. 37.