Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

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viene a conoscenza di un possibile bisogno di aiuto, l’ausiliario deve informarne il professionista per cui lavora affinché quest’ultimo possa effettuare la necessaria ponderazione di interessi171.

Art. 443a Abis. Obblighi di avviso

Cpv. 1: singoli aspetti dell’obbligo di avvisare l’autorità sono già stati adeguati nell’ambito della revisione del diritto della protezione dei minori, in particolare per stabilire che il segreto professionale prevale sull’obbligo di avviso172. Secondo l’avamprogetto, l’obbligo di avvisare le autorità è oggetto di una disposizione specifica analoga a quella adottata nel diritto della protezione dei minori. L’obbligo di avviso cui sono attualmente sottoposte le persone con un’attività ufficiale è esteso ai professionisti particolarmente idonei a individuare un bisogno di aiuto. Il Consiglio federale accoglie così una richiesta formulata nella consultazione sulla normativa concernente l’avviso nella protezione dei minori173. Come nel diritto della protezione dei minori, l’obbligo di avvisare l’autorità può, in determinate circostanze, agevolare e chiarire la situazione dei professionisti semplificando il loro compito perché permette loro di spiegare, alla persona bisognosa di aiuto, che sono obbligati per legge ad avvisare l’autorità.

Il segreto professionale secondo il Codice penale rimane salvo, perché il legislatore ha ritenuto degna di particolare protezione la confidenzialità del rapporto con queste categorie di professionisti. Chi è vincolato al segreto professionale secondo l’articolo 321 numero 1 CP, come nel diritto della protezione dei minori, ha un diritto di avvisare l’autorità (cfr. art. 443 cpv. 2 AP-CC) ma non l’obbligo di farlo.

N. 1: a differenza del diritto della protezione dei minori, nel presente caso non è opportuno enumerare determinati gruppi professionali. È tuttavia importante citare i compiti in questioni: la cura della persona e la cura degli interessi patrimoniali. Si tratta di specialisti professionalmente responsabili del benessere personale o finanziario dell’interessato. I collaboratori delle organizzazioni private di aiuto, come ad esempio curaviva, pro mente sana e pro senectute, fungono spesso da consulenti; in futuro saranno in via di principio sottoposti all’obbligo di avviso nella misura in cui non sono in grado di gestire la situazione nel quadro della loro attività. Nell’ambito della cura degli interessi patrimoniali occorre precisare che il mandatario legato alla persona bisognosa di aiuto ha l’obbligo di avvisare l’autorità ai sensi dell’articolo 397a CO174, fermo restando che in tal caso vi è una «durevole incapacità di discernimento». Quindi il CO già copre gran parte di casi, il che è in particolare rilevante nel settore finanziario che ha grande importanza proprio per le persone anziane (sulla nozione di elder abuse cfr. n. 2.6.1).

N. 2: l’obbligo di avviso delle persone che svolgono un’attività ufficiale corrisponde a quello del vigente articolo 443 capoverso 2 CC.

171 Cfr. messaggio Protezione minorenni, FF 2015 2751, in particolare 2775.

172 Messaggio Protezione minorenni, FF 2015 2751 pagg. 2770 e 2781 seg.

173 Cfr. messaggio Protezione minorenni, FF 2015 2751 in particolare 2770.

174 Cfr. MEIER, marg. 189 con ulteriori rimandi.