Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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L’avamprogetto precisa così che la verifica periodica di un ricovero a scopo di assistenza deve di norma essere effettuata dall’autorità di protezione degli adulti che ha preso la decisione di ricovero (cpv. 1), a condizione che il procedimento non sia stato ripreso da un’altra autorità. Tale potrebbe ad esempio essere il caso in uno scenario intercantonale in cui l’autorità di protezione degli adulti del domicilio dell’interessato ha già istituito una curatela, ma il ricovero a scopo di assistenza è stato ordinato nel luogo di soggiorno per pericolo nel ritardo (cfr. in proposito n. 2.5.1).
Art. 439 cpv. 1bis
La revisione intende anche porre rimedio all’incertezza del diritto vigente riguardo alla competenza territoriale per adire il giudice contro una misura (coatta) di assistenza. L’attuale situazione giuridica ha creato difficoltà in particolare nei contesti intercantonali (cfr. in proposito n. 2.5.1). La normativa proposta codifica la giurisprudenza del Tribunale federale166 e attua così la mozione Reimann 19.4586 (cfr. in proposito n. 1.4.2.4).
Art. 441a Bbis. Statistica
La presente disposizione crea la base legale per il rilevamento statistico che in futuro sarà eseguito mediante una collaborazione tra Confederazione e Cantoni (cfr. in proposito n. 2.1.6). Potranno così essere associati al processo, oltre alla COPMA che attualmente coordina il rilevamento statistico, tutti gli attori cantonali coinvolti e potranno in particolare essere integrati nelle statistiche anche i dati dei tribunali (civili)167 e quelli dei diversi servizi federali (in particolare anche quelli dell’Ufficio federale di statistica).
In via di principio i Cantoni continueranno come finora a preparare le basi statistiche e i dati sulle misure di protezione dei minori e degli adulti. In futuro i dati principali sulle misure di protezione (p. es. il numero di curatele per tipo di misura e a seconda degli interessati) saranno rilevati in tutti i Cantoni (cpv. 1). La COPMA continuerà a rivestire un ruolo chiave in questo ambito. Per migliorare, sviluppare e modernizzare ulteriormente la statistica, il Consiglio federale, con il coinvolgimento dei Cantoni, deve poter stabilire in futuro principi e modalità del rilevamento statistico e delegare tale competenza all’Ufficio federale di giustizia (cpv. 2).
Art. 443 A. Diritti d’avviso
L’articolo 443 AP-CC si prefigge di disciplinare i diritti d’avviso nel diritto della protezione degli adulti. Come nel diritto della protezione dei minori, (art. 314d CC), all’obbligo d’avviso deve essere dedicata una specifica disposizione (art. 443 AP-CC).
Cpv. 1: il principio del diritto di avvisare l’autorità quando una persona appare bisognosa di aiuto per la cura della sua persona o per la gestione del patrimonio o delle
166 Cfr. DTF 146 III 377 consid. 4.3
167 Cfr. Al riguardo la nota 35.