Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Retrospettiva: la normativa del 2013 sulla protezione dei minori e degli adulti
1.1.1 Elementi essenziali della normativa
La nuova normativa sulla protezione dei minori e degli adulti entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ha sostituito il vecchio diritto della tutela del 1907 e lo ha modernizzato adeguandolo alle mutate condizioni e concezioni1. Gli obiettivi e le novità principali di tale revisione erano le seguenti:
– l'obiettivo dichiarato della revisione era promuovere il diritto all'autodeterminazione dell’interessato (cfr. art. 388 cpv. 2 del Codice civile2, CC);
– tale obiettivo doveva tra l'altro essere realizzato da due nuovi istituti giuridici. Il mandato precauzionale (art. 360 segg. CC) permette a chi ha l’esercizio dei diritti civili di incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Le direttive del paziente (art. 370 segg. CC) permettono a chi è capace di discernimento di designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto e una persona fisica che decida in suo nome, nel caso in cui divenga incapace di discernimento;
– Se una persona diviene temporaneamente o durevolmente incapace di discernimento, i suoi congiunti devono senza eccessive complicazioni poter prendere decisioni per questa persona. A determinate cerchie di congiunti è pertanto stato concesso il diritto di dare o rifiutare il consenso a un trattamento medico, sempre che non vi siano direttive del paziente (art. 378 CC). Inoltre, la revisione concede al coniuge e al partner registrato della persona incapace di discernimento determinati diritti di rappresentanza (art. 374 CC);
– le precedenti misure di protezione degli adulti (tutela, curatela e nomina di un assistente) sono state sostituite dall'istituto della curatela (art. 390 segg. CC). Quest'ultima è istituita se una persona non è in grado di provvedere ai propri interessi, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona e il sostegno fornito dai congiunti o da servizi privati o pubblici è insufficiente (art. 389 cpv. 1 CC, sussidiarietà). Invece di ordinare misure standardizzate, l'assistenza statale deve essere ordinata soltanto nella misura in cui è veramente necessaria (art. 389 cpv. 2 CC; proporzionalità). In proposito il diritto vigente distingue
1 Cfr. in proposito il messaggio del 28 giu. 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in seguito Messaggio PMA, FF 2006 6391 segg.
2 RS 210