Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine

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quattro tipi di curatela, segnatamente l'amministrazione di sostegno, la curatela di rappresentanza, la curatela di cooperazione e la curatela generale. L’amministrazione di sostegno, la curatele di rappresentanza e la curatela di cooperazione possono essere combinate;

– l’autorità parentale prolungata del diritto previgente (art. 385 cpv. 3 vCC) è stata soppressa; da allora in questi casi va istituita una curatela. Se le circostanze lo giustificano, l’autorità può dispensare in tutto o in parte i genitori dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso dell'autorità per determinati atti o negozi (art. 420 CC);

– nel capo riguardante il ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg. CC) in un istituto è stata ampliata la tutela giurisdizionale e sono state colmate diverse lacune;

– fino al 2013 l'organizzazione della tutela mancava di uniformità e trasparenza. Se nei Cantoni romandi l’autorità tutoria era di regola un’autorità giudiziaria, nella Svizzera tedesca e italiana tali autorità erano di regola composte da persone non specializzate che erano designate con un'elezione politica e non dovevano soddisfare alcun requisito professionale. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto tutte le decisioni del diritto della protezione dei minori e degli adulti sono state concentrate presso un'autorità specializzata (art. 440 CC). I Cantoni hanno conservato la competenza per l'organizzazione delle autorità che già avevano in passato. Come autorità specializzata può essere designata un'autorità amministrativa o un giudice;

– si è rinunciato alla legge speciale di procedura che il Consiglio federale aveva proposto nell'avamprogetto. Sono invece stati sanciti nel Codice civile alcuni principi procedurali essenziali per la protezione dei minori e degli adulti come standard di diritto federale uniformi sul piano nazionale (art. 443 segg. CC).

1.1.2 Competenze della Confederazione e dei Cantoni

Tradizionalmente il diritto della protezione dei minori e degli adulti è considerato una parte del diritto civile. In base all'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.3), la Confederazione dispone di una competenza generale sia nel diritto sia nella procedura civile. Il ruolo della Confederazione si limita sostanzialmente all'adozione delle pertinenti norme materiali e di alcune importanti disposizioni procedurali. Invece, la Confederazione non è in via di principio competente per l'organizzazione giudiziaria e delle autorità e nemmeno per l'effettiva esecuzione di queste norme; il diritto civile è infatti eseguito dai Cantoni (art. 46 cpv. 1 Cost.). Infine, non sussiste alcuna funzione di vigilanza della Confederazione sull'esecuzione del diritto della protezione dei minori e degli adulti come è invece talora il caso in alcuni altri settori

3 RS 101