Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/38: Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva · 8 pagine
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1 Situazione iniziale
In vista della procedura di consultazione indetta dal Consiglio federale sulla riforma dell’imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi), la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha chiesto degli adeguamenti per quanto riguarda i dividendi dei gruppi. Per l’imposta preventiva essa proponeva di introdurre nel progetto una nuova eccezione relativa ai redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo a partire da una partecipazione del 10 per cento, con contestuale abolizione dell’attuale procedura di notifica. Il Consiglio federale non ha inserito questa misura nel progetto posto in consultazione. Nove partecipanti alla consultazione (quattro partiti e cinque organizzazioni) hanno richiesto degli adeguamenti nell’ambito dei dividendi dei gruppi, formulando diverse proposte.
Il Consiglio federale ha esaminato la questione e propone delle soluzioni a livello di ordinanza.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La procedura di notifica permette di sostituire il pagamento e il rimborso dell’imposta preventiva con una notifica della prestazione imponibile. Nell’ambito dei dividendi dei gruppi, hanno rilevanza le seguenti procedure di notifica:
nel contesto nazionale la notifica della prestazione imponibile è possibile a partire
da una quota di partecipazione del 20 per cento al capitale sociale,1 a condizione che l’istanza sia presentata entro il termine stabilito. La notifica della prestazione imponibile sostituisce completamente la deduzione e il rimborso dell’imposta;
nel contesto internazionale la procedura di notifica è possibile a partire dalla
quota di partecipazione (partecipazione qualificata) prevista nella convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) applicabile. Nelle CDI concluse con la Svizzera generalmente la quota di partecipazione è compresa tra il 10 e il 25 per cento.
Se nella CDI o in altri trattati internazionali non è indicata alcuna quota di partecipazione, quest’ultima è fissata dal diritto nazionale al 20 per cento.2 A questo proposito, si citano a titolo di esempio le CDI con il Cile, l’Ecuador, la Costa d’Avorio e l’India.
Nelle relazioni con l’Unione europea (UE) – se la CDI non indica una quota per le partecipazioni qualificate – è applicabile l’accordo sullo scambio automatico di informazioni concluso tra la Svizzera e l’UE3, che prevede una quota di partecipazione del 25 per cento per un periodo di due anni. Al riguardo si cita come esempio la CDI con l’Italia.
1 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev), RS 642.211.
2 Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere, RS 672.203.
3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, RS 0.641.926.81.