Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/38: Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva · 8 pagine

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Anche l’estensione della validità dell’autorizzazione per l’applicazione della procedura di notifica riduce il dispendio amministrativo delle imprese e delle autorità fiscali, poiché le istanze di autorizzazione devono essere presentate e verificate meno frequentemente.

5 Aspetti giuridici

Nell’ambito dell’imposta preventiva la Confederazione gode di un’ampia competenza legislativa (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale15). In virtù dell’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 196516 sull’imposta preventiva, il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa e le relative modalità di svolgimento. Per quanto attiene alle modifiche delle altre ordinanze citate, secondo gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettera a della legge federale del 22 giugno 195117 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare la procedura di notifica.

Gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli assunti nel quadro delle CDI, non sono toccati dalle modifiche proposte. Poiché le CDI non contengono prescrizioni relative alla durata dell’autorizzazione, la Svizzera può determinarla autonomamente.

15 RS 101

16 RS 642.21

17 RS 672.2