Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/38: Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva · 8 pagine
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I presupposti necessari per l’applicazione della procedura di notifica sono la richiesta preventiva di un’autorizzazione e la presentazione di un’istanza per ogni distribuzione di dividendi. L’autorizzazione è valida tre anni.
La notifica della prestazione imponibile sostituisce la deduzione dell’imposta per un importo pari allo sgravio contemplato nella CDI applicabile. Molte CDI concluse dalla Svizzera contemplano un sgravio integrale in caso di partecipazione qualificata. L’impresa deve in ogni caso pagare l’imposta preventiva che secondo la CDI non è rimborsabile (imposta residua). Esempi in tal senso sono la CDI con il Marocco e quella con Singapore che prevedono un’imposta residua rispettivamente del sette e del cinque per cento.
Nelle relazioni con gli USA la CDI e il diritto nazionale fissano al 10 per cento la
quota di partecipazione a partire dalla quale è possibile la procedura di notifica4, a condizione che l’autorizzazione sia richiesta preventivamente e l’istanza sia presentata entro il termine stabilito. L’autorizzazione è valida tre anni.
L’imposta residua del cinque per cento deve essere in ogni caso pagata.
Nelle relazioni con la Germania il diritto nazionale5 rinvia alla CDI, che fissa la
partecipazione ad almeno il 10 per cento per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi. Anche in questo caso sono necessarie un’autorizzazione preventiva e un’istanza presentata entro il termine stabilito. L’autorizzazione è valida tre anni.
Nelle relazioni con la Germania la notifica della prestazione imponibile sostituisce completamente la deduzione dell’imposta.
Se si constata che le condizioni per la procedura di notifica non erano soddisfatte, si procede alla riscossione posticipata dell’imposta preventiva.
Nel presente progetto il Consiglio federale intende adeguare le condizioni per la procedura di notifica all’interno di un gruppo. Questo adeguamento si traduce, per il gruppo, in un vantaggio in termini di liquidità tra il momento della riscossione e quello del rimborso dell’imposta preventiva. Inoltre, l’eliminazione della procedura di rimborso semplifica le pratiche amministrative. Infatti, proprio nel contesto internazionale, a seconda dello Stato di residenza della società beneficiaria, il disbrigo di tali pratiche può richiedere molto tempo.
1.2 Alternative esaminate
Un’esenzione generale dei redditi di partecipazioni nel caso di una partecipazione qualificata non è opportuna. Ai fini di una corretta imposizione, l’autorità fiscale deve poter controllare i flussi di pagamento. Tale controllo sarebbe estremamente difficile senza la notifica della prestazione imponibile.
4 Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione, RS 672.933.61.
5 Ordinanza del 30 aprile 2003 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione, RS 672.913.610.