Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/38: Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva · 8 pagine
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Neppure un’abolizione generale dell’obbligo di autorizzazione per la procedura di notifica a livello internazionale è una misura sensata. Nel quadro della procedura di autorizzazione l’autorità fiscale controlla infatti se le condizioni generali per l’applicazione della procedura di notifica sono soddisfatte. Si tratta essenzialmente di verificare se la società beneficiaria ha diritto al rimborso (parziale o totale) dell’imposta preventiva in virtù della CDI. L’autorizzazione, da intendersi come conferma, è valida per tre anni e deve poi essere rinnovata. Nel caso in cui intervenga una modificazione nella struttura delle partecipazioni (ad es. nuovo azionista), l’impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all’autorità fiscale. Quest’ultima controlla se le condizioni generali sono ancora soddisfatte. Se in un secondo momento la notifica della prestazione imponibile risulta ingiustificata, l’imposta preventiva deve essere pagata posticipatamente. Il controllo preventivo effettuato nel quadro della procedura di autorizzazione è dunque anche nell’interesse dell’impresa.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
Nel contesto nazionale la quota di partecipazione necessaria per l’applicazione della procedura di notifica deve essere ridotta al 10 per cento, al fine di garantire un’ampia congruenza con la deduzione per partecipazioni (art. 69 seg. della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta e art. 28 cpv. 1bissegg. della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni). La deduzione per partecipazioni implica che determinati redditi di partecipazioni (di regola a partire dal 10 %) siano esentati in larga misura dall’imposta sull’utile.
Nel contesto internazionale, la quota in base alla quale una partecipazione è considerata qualificata è determinata in linea di principio dalla CDI (n. 1.1). Questa regola resta valida. Laddove la CDI non stabilisce una quota per le partecipazioni qualificate, anche la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la procedura di notifica deve essere ridotta al 10 per cento.
La validità dell’autorizzazione necessaria per la procedura di notifica a livello internazionale è prorogata da tre a cinque anni. Nel caso in cui intervenga una modificazione nella struttura delle partecipazioni, l’impresa resta tenuta a darne immediata comunicazione all’autorità fiscale.
2.2 Attuazione
Per motivi pratici, l’adeguamento della quota di partecipazione necessaria per la procedura di notifica deve entrare in vigore il 1° gennaio. La nuova quota di partecipazione sarà applicata alle istanze presentate dopo la suddetta entrata in vigore. L’attuazione spetta in primo luogo all’Amministrazione federale delle contribuzioni.