Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/38: Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito dell’imposta preventiva · 8 pagine

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La proroga della durata dell’autorizzazione nel contesto internazionale si applica a tutte le autorizzazioni prorogate o rilasciate dopo l’entrata in vigore.

La legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)8 è destinata a sostituire in particolare la legge federale del 22 giugno 19519 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. Ad eccezione dell’OIPrev, le ordinanze da modificare indicate nel seguito si basano anche su questo decreto. Il disegno della LECF del Consiglio federale prevede che quest’ultimo mantenga la facoltà di emanare disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza (art. 35 D-LECF). Allo stato attuale le ordinanze da modificare resteranno verosimilmente in vigore. Eventuali adeguamenti di ordinanze apportati a seguito della LECF dovrebbero essere coordinati con le modifiche proposte di seguito.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza del 19 dicembre 196610 sull’imposta preventiva

Art. 20 cpv. 3

Si tratta di una rettifica di carattere formale. Il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195711 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali è stato abrogato il 1° giugno 2017 senza sostituzione.

Art. 26a cpv. 1

L’unica modifica riguarda la quota di partecipazione per la procedura di notifica all’interno di un gruppo, che ora è fissata al 10 per cento.

3.2 Ordinanza del 22 dicembre 200412 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 4

La quota di partecipazione richiesta per la procedura di notifica laddove la CDI applicabile o altri trattati internazionali non prevedono una quota minima è fissata al 10 per cento. D’ora in poi l’autorizzazione rilasciata dall’autorità fiscale è valida cinque anni. Il resto rimane invariato.

8Messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 2020, FF 2020 8063.

9 RS 672.2

10 RS 642.211

11 RU 2017 3121

12 RS 672.203