Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

chiara e i requisiti essenziali sono ripresi in fattispecie corrispondenti. Nella pratica del diritto penale la questione concernete la scelta del modello, molto presente a livello politico, è ininfluente. Per quel che concerne la comunicazione mediante comportamento concludente, rilevante nella prassi, le due teorie si sovrappongono: chi inizia a piangere, mediante un comportamento concludente, sta dicendo di no o inversamente non sta dando il suo consenso al contatto sessuale, e se qualcuno cade in uno stato di shock («freezing»), situazione che accade relativamente spesso durante le aggressioni sessuali, questa reazione deve essere interpretata sia come un no espresso mediante un comportamento concludente sia come una mancanza di consenso.

Secondo Giuriste la soluzione «Solo sì significa sì» è difficile da attuare a livello probatorio. Potrebbe portare a un minuzioso interrogatorio della vittima, per lei penoso, in cui per ogni suo atto viene sistematicamente cercato un consenso espresso attraverso un comportamento concludente, ciò che potrebbe in definitiva dissuaderla dal perseguimento penale. Con la soluzione del veto sarebbe più facile dimostrare che è stato espresso un «No».

AG sottolinea il rischio che in caso di «testimonianza contro testimonianza» si passi al nuovo articolo 187a in modo avventato. LU ritiene invece che se il Tribunale federale si attiene alla sua giurisprudenza e se per il crimine di coazione sessuale continua a fissare una soglia relativamente bassa, non vi è motivo di temere che la violenza carnale secondo il diritto attuale non sia più considerata tale con il nuovo disciplinamento penale in materia sessuale.

AG e FR sottolineano la difficile delimitazione con l’articolo 198 (molestie sessuali). Secondo AG, StA UR e SSDPM sarà la giurisprudenza a dover definire la differenza tra le due fattispecie. Anche secondo ZH il rapporto con le molestie sessuali deve essere meglio chiarito. Nel rapporto esplicativo veniva menzionato a più riprese che le aggressioni sessuali poco «rilevanti» o di poca «intensità» non devono rientrare nell’articolo 187a, ma continuare ad essere coperte dall’articolo 198. Tuttavia nel progetto non vi era alcuna indicazione in tal senso.

Secondo FR nell’articolo 187a deve essere disciplinato un eventuale concorso con l’articolo 187 (Atti sessuali con fanciulli). Avrebbe senso prevedere che l’articolo 187a si applichi solo alle vittime di età superiore ai 16 anni69. FR teme inoltre che i comportamenti che sono attualmente giudicati come Violenza carnale, Coazione o Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere verranno fatti rientrare sotto l’articolo 187a. FR propone a questo proposito di apportare un’aggiunta all’articolo 187a.

Protezione dell’infanzia ricorda che nei casi di aggressione sessuale nei confronti di fanciulli da parte di adulti è irrilevante se e per quali motivi essi abbiano acconsentito all’atto.

Gruppo 2: sostegno alla soluzione «No significa No» (soluzione del veto) ma rifiuto

dell’articolo 187a quale fattispecie specifica e inserimento del nuovo disciplinamento ne-

gli articoli 189 e 190

Il gruppo 2 è composto da 8 partecipanti70.

BFH, UNIBE e UNINE chiedono una cornice edittale più severa, specialmente nel caso di aggressioni sessuali che implicano la penetrazione del corpo.

69 Di parere analogo Conferenza dei vescovi.

70 BL, JU, BJP [Jungliberale Basel, Junge Grünliberale beider Basel], per gran parte Alleanza del Centro, BFH, per gran parte Protezione dell’infanzia, UNINE, UNIBE.