Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

Viol-Secours propone di adottare per il nuovo articolo 190 il titolo marginale «Viol» (stupro).

- PS, Donne* PS, LOS e Pink Cross propongono la creazione di un’unica fattispecie nell’ar-

ticolo 190 e di designarla come «violenza carnale»; in linea di principio tale fattispecie dovrebbe coprire tutti gli atti sessuali commessi senza il consenso delle persone coinvolte. La disposizione così riformulata andrebbe a sostituirsi agli attuali articoli 189–193. Infine questi partecipanti ritengono che, in relazione a questa fattispecie, vada punita anche la negligenza.

SP e Donne* PS hanno inoltrato proposte redazionali.

Per le comminatorie di pene proposte e ulteriori dettagli si rimanda ai relativi pareri originali pubblicati in forma integrale.

4.7.1.3 Contrari all’articolo 187a, rinuncia a un nuovo disciplinamento

Freikirchen.ch e FSA sono contrari all’articolo 187a capoverso 1, prima variante di reato.

Freikirchen.ch sostiene che questo articolo crea problemi probatori che non possono essere risolti, con il rischio di sentenze errate.

FSA afferma che, chiaramente, la nuova fattispecie non colma alcuna lacuna a livello della punibilità e non è nemmeno necessaria per soddisfare gli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera. Le preoccupazioni parzialmente giustificate dei favorevoli sono già soddisfatte dall’attuale giurisprudenza del Tribunale federale. Se si facesse dipendere la punibilità di atti sessuali unicamente dalla volontà dei partecipanti si rischierebbe di richiedere di fatto all’imputato di provare la propria innocenza. Se questa revisione dovesse scalfire parzialmente il principio giuridico fondamentale della presunzione d’innocenza, profondamente radicato nella tradizione del diritto in Europa, a medio termine questo cambiamento di paradigma potrebbe ripercuotersi negativamente, e in modo involontario, sull’intero ordinamento giuridico-legale.

4.7.2 Capoverso 1, seconda variante di reato: aggressioni sessuali inaspettate

Per quel che riguarda i commenti concernenti questa disposizione vanno considerati anche i commenti relativi all’articolo 187a capoverso 1, prima variante di reato (cfr. n. 4.7.1) e agli articoli 189 e 190 (cfr. n. 4.9). In particolare, va notato che molti partecipanti chiedono una nuova impostazione dell’articolo 189 e/o 190.

La proposta di disciplinare le aggressioni sessuali inaspettate in modo esplicito e in una disposizione separata è stata accolta con favore da 9 partecipanti82. Di questi, 4 sono d’accordo che tale reato sia perseguito d’ufficio83.

9 altri partecipanti accolgono con favore il fatto che le aggressioni sessuali inaspettate vengano punite espressamente, vorrebbero però che tale disciplinamento venisse integrato negli articoli 189 e/o 190 (e quindi in ogni caso con una comminatoria di pena più elevata)84. A questo proposito LAVI e Roseraie dichiarano di temere che gli atti sessuali che oggi rientrano

82 AG, LU, SZ, UR, Conferenza dei vescovi, Freikirchen.ch, IG Sexualerziehung, CCPCS, SCPCS.

83 AG, LU, SZ, CCPCS.

84 GE, CASTAGNA, frbb, EFS, LAVI, Limita, Roseraie, SKF, SVF.