Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione del diritto penale in materia sessuale
4.14.4 Capoverso 8bis: Fabbricazione, possesso e consumo di «selfie» pornografici; impunibilità / Trasmissione di «selfie» pornografici; impunibilità a determinate condizioni (variante 2)
37 partecipanti sono (in linea di principio) favorevoli alla disposizione secondo cui la fabbricazione, il possesso e il consumo di selfie pornografici come anche, a determinate condizioni, l’inoltro di tali selfie non costituiscono comportamenti penalmente perseguibili153.
16 partecipanti chiedono però, per ragioni diverse di rielaborare il capoveso 8bis 154. BL propone di verificare se sia possibile portare la differenza di età tra le persone coinvolte da tre a cinque anni. ZH suggerisce di introdurre un’ulteriore eccezione per pervedere l’impunibilità per la visione di rappresentazioni pornografiche da parte dei dipendenti di centri di consulenza (privati) nel corso delle loro attività professionali; questi non rientrano infatti nell’eccezione generale dell’articolo 14 (atti premessi dalla legge).
Giuriste, Kinderanwaltschaft e FSA sono in generale contrari alle modifiche contenute nell’articolo 8bis.
4.14.5 Altre richieste
CFQF e UNIBE propongono di rielaborare integralmente l’articolo 197 dato che la fattispecie è formulata in modo poco intellegibile; questo causa problemi di comprensione che sono ulteriormente aggravati dalla revisione155.
PEV, CASTAGNA e Limita chiedono di stralciare la pena pecuniaria dai capoversi 1, 3–5 dell’articolo 197 in relazione agli atti sessuali con minorenni.
Nel capoverso 4, secondo periodo AG ritiene opportuno limitare ai casi gravi di atti sessuali con minorenni o ai casi che comportano la penetrazione la qualificazione a crimine e la classificazione a reato che comporta l’espulsione oppure in alternativa prevedere per i casi meno gravi un trattamento previlegiato come delitto, non incluso nell’elenco dei reati che comportano l’espulsione.
Protezione dell’infanzia chiede di aumentare le cornici edittali nei capoversi 4 e 5 quando le vittime sono minorenni e di introdurre un disciplinamento per l’attività professionale e le attività commesse in gruppo con una corrispondente comminatoria di pena.
AG chiede anche di prevedere nel capoverso 6 una regola che permetta, nei casi meno gravi, di restituire i dispositivi (ad es. telefono cellulare, computer portatile). Nella pratica vi sono casi in cui sarebbe sproporzionato confiscare e distruggere un dispositivo.
UDC chiede di stralciare la pena pecuniaria dal capoverso 7 e di prevedere una pena minima pari a una pena detentiva di 6 mesi.
153 AI, BE, BL, BS, FR, GR, JU, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH, PLR, USS, NetzCourage, CFQF, CFIG, Freikirchen.ch, FRI, IKAGO, Protezione dell’infanzia, CCPCS, Limita, FSAG, Salute sessuale, SSPF, CSP, CPS, Città ZH, SSDPM, SCPCS, UNIBE (inclusa una proposta di riformulazione), UNICEF.
154 AG (se viene portata avanti la versione 2), BE, BS, SO, VD, ZH, pvl, CFQF, CFIG, EyesUp, IKAGO (inclusa una proposta di riformulazione), CSP, SSDPM, SCPCS (inclusa una proposta di riformulazione), UNIBE, UNIL.
155 Cfr. a questo proposito la proposta di riformulazione di UNIBE.