Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

3.2.2 Stralcio del trattamento privilegiato in caso di matrimonio o unione domestica registrata (art. 187 n. 3, art. 188 n. 2 e art. 193 cpv. 2 AP-CPS)

Un gran numero di partecipanti accoglie con favore la proposta di stralciare il trattamento privilegiato garantito all’autore se questi, successivamente al reato, contrae con la vittima un matrimonio o unʼunione domestica registrata per le fattispecie di «Atti sessuali con fanciulli», «Atti sessuali con persone dipendenti» e «Sfruttamento dello stato di bisogno» (cfr. n. 4.5.4, 4.8.2 e 4.12.2).

3.2.3 Estensione della definizione di «violenza carnale» con gli adeguamenti corrispondenti negli articoli 189 e 190 AP-CP

La proposta di estendere la definizione di violenza carnale in modo da non limitare la fattispecie alle sole le vittime di sesso femminile («una persona di sesso femminile») e ai soli atti sessuali che rientrano della definizione di «congiunzione carnale» ha raccolto un consenso quasi unanime (cfr. n. 4.9.4 e 4.9.5).

3.2.4 Adeguamento del titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), adeguamento linguistico con la fattispecie della violenza carnale e introduzione di una pena minima per gli Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 AP-CP)

La proposta di adeguare, nel testo tedesco, il titolo marginale dell’articolo 191, sostituendo il termine «Schändung», che stigmatizza la vittima, con la formulazione neutra «Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person» (formulazione che corrisponde agli attuali titoli in italiano «Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere» e in francese «Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance», che non vengono modificati) ha raccolto il sostegno di numerosi partecipanti (cfr. n. 4.10.1).

Ampio consenso anche per la proposta di applicare l’estensione della definizione di «violenza carnale» anche all’articolo 191 come anche per la proposta di introdurre una pena minima per questo reato (cfr. n. 4.10.4).

3.2.5 Comminatoria di pena differenziata per l’Esibizionismo (art. 194 AP-CP)

Numerosi partecipanti accolgono con favore il fatto che per l’esibizionismo possa essere prevista una comminatoria di pena differenziata a seconda della gravità dell’atto (cfr. n. 4.13).

3.2.6 Limitazione della punibilità per la Pornografia (art. 197 cpv. 8 AP-CP)

La proposta secondo cui, a certe condizioni, una persona che fabbrica, possiede, consuma immagini o filmati pornografici di un minorenne, o glieli trasmette, non debba essere punibile è accolta favorevolmente (in linea di massima) da numerosi partecipanti (cfr. n. 4.14.2).

3.2.7 Introduzione di una fattispecie per il «grooming» (art. 197a AP-CP)

La proposta di introdurre una fattispecie distinta per il «grooming» è sostenuta da una chiara maggioranza dei partecipanti che si sono espressi su questo tema (cfr. n. 4.16).

3.2.8 Aggiunta del termine «immagini» nella fattispecie delle molestie sessuali (art. 198 AP-CP)

La proposta di aggiungere il termine «immagini» nella fattispecie delle molestie sessuali ha ottenuto un sostegno quasi unanime (cfr. n. 4.18.2).