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Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine

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Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing

del …

Versione per la consultazione (3 febbraio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 3 della Costituzione federale1,

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni quadro per lo svolgimento di progetti pilota volti a intervenire sul comportamento di mobilità degli utenti nel traffico motorizzato privato e nel trasporto pubblico mediante l’applicazione di una tassa (tassa di mobility pricing).

Art. 2 Scopo dei progetti pilota

I progetti pilota servono ad acquisire nuovi elementi in merito ad almeno uno dei seguenti aspetti:

a. effetto di una tassa di mobility pricing sul comportamento dei singoli utenti;

b. accettazione da parte degli utenti di una tassa di mobility pricing;

c. possibilità di intervenire sulla mobilità mediante la riscossione di una tassa di mobility pricing;

1 RS 101

2 FF …