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Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine
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Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing
del …
Versione per la consultazione (3 febbraio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 3 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina le condizioni quadro per lo svolgimento di progetti pilota volti a intervenire sul comportamento di mobilità degli utenti nel traffico motorizzato privato e nel trasporto pubblico mediante l’applicazione di una tassa (tassa di mobility pricing).
Art. 2 Scopo dei progetti pilota
I progetti pilota servono ad acquisire nuovi elementi in merito ad almeno uno dei seguenti aspetti:
a. effetto di una tassa di mobility pricing sul comportamento dei singoli utenti;
b. accettazione da parte degli utenti di una tassa di mobility pricing;
c. possibilità di intervenire sulla mobilità mediante la riscossione di una tassa di mobility pricing;
1 RS 101
2 FF …