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Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine
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g. elementi emersi e conclusioni.
Art. 20 Trasmissione dei dati al DATEC
Gli enti promotori mettono a disposizione del DATEC in forma anonimizzata e per scopi di ricerca i dati rilevati nei progetti pilota.
Sezione 5: Contributi federali e utilizzo dei proventi
Art. 21 Contributi federali
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione cofinanzia i costi di progettazione e valutazione del progetto pilota nella misura del 60 per cento, comunque fino a un massimo di due milioni di franchi.
2 I contributi sono concessi dal DATEC all’ente promotore in virtù di un contratto secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi (LSu).
Art. 22 Utilizzo dei proventi della tassa
1 I proventi derivanti dalla riscossione della tassa di mobility pricing rimangono all’ente promotore a copertura dei costi connessi al progetto pilota.
2 Le eccedenze devono essere utilizzate per esigenze legate ai trasporti nel bacino del progetto pilota.
Capitolo 3: Progetti pilota a partecipazione volontaria
Art. 23 Cofinanziamento della Confederazione
Su richiesta, la Confederazione cofinanzia i costi di progetti pilota a partecipazione volontaria.
Art. 24 Beneficiari
Le domande di cofinanziamento federale possono essere presentate da:
a. uno o più Cantoni congiuntamente;
b. uno o più Comuni congiuntamente;
c. imprese e organizzazioni di diritto pubblico o privato.
Art. 25 Domanda di cofinanziamento federale
Le domande di cofinanziamento federale devono essere presentate al DATEC. Esse contengono in particolare le seguenti informazioni: