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Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine

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g. elementi emersi e conclusioni.

Art. 20 Trasmissione dei dati al DATEC

Gli enti promotori mettono a disposizione del DATEC in forma anonimizzata e per scopi di ricerca i dati rilevati nei progetti pilota.

Sezione 5: Contributi federali e utilizzo dei proventi

Art. 21 Contributi federali

1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione cofinanzia i costi di progettazione e valutazione del progetto pilota nella misura del 60 per cento, comunque fino a un massimo di due milioni di franchi.

2 I contributi sono concessi dal DATEC all’ente promotore in virtù di un contratto secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi (LSu).

Art. 22 Utilizzo dei proventi della tassa

1 I proventi derivanti dalla riscossione della tassa di mobility pricing rimangono all’ente promotore a copertura dei costi connessi al progetto pilota.

2 Le eccedenze devono essere utilizzate per esigenze legate ai trasporti nel bacino del progetto pilota.

Capitolo 3: Progetti pilota a partecipazione volontaria

Art. 23 Cofinanziamento della Confederazione

Su richiesta, la Confederazione cofinanzia i costi di progetti pilota a partecipazione volontaria.

Art. 24 Beneficiari

Le domande di cofinanziamento federale possono essere presentate da:

a. uno o più Cantoni congiuntamente;

b. uno o più Comuni congiuntamente;

c. imprese e organizzazioni di diritto pubblico o privato.

Art. 25 Domanda di cofinanziamento federale

Le domande di cofinanziamento federale devono essere presentate al DATEC. Esse contengono in particolare le seguenti informazioni:

5 RS 616.1