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Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine

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3 Ai titoli di trasporto a tariffa agevolata può essere applicata una tassa di mobility pricing superiore a quella prevista per i titoli a tariffa piena.

Art. 11 Divieto di riduzioni tariffarie

Laddove venga riscossa una tassa di mobility pricing per il trasporto di persone, le tariffe fissate dalle imprese di trasporto ai sensi dell’articolo 15 LTV non possono essere ridotte per l’intera durata del progetto pilota.

Art. 12 Corresponsione anonima della tassa

Deve essere garantita la possibilità di corrispondere la tassa di mobility pricing senza che si possa risalire alla persona interessata.

Art. 13 Trasferimento dei proventi della tassa

Le imprese di trasporto di cui all’articolo 9 trasferiscono all’ente promotore i proventi della tassa di mobility pricing al netto di tutti i costi di riscossione della stessa.

Sezione 4: Approvazione e autorizzazione di progetti pilota

Art. 14 Principio

I progetti pilota necessitano dell’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e dell’autorizzazione del Cantone. L’autorizzazione è concessa soltanto previa approvazione.

Art. 15 Studio di fattibilità

La fattibilità del progetto deve essere verificata mediante un apposito studio prima di presentare la domanda di approvazione.

Art. 16 Domanda di approvazione

Il Cantone competente deve presentare al DATEC tutta la documentazione necessaria alla valutazione del progetto pilota. Essa contiene in particolare le seguenti informazioni:

a. obiettivi del progetto pilota;

b. conseguenze attese sui trasporti e a livello economico, ecologico e sociale;

c. impostazione del sistema di tassazione;

d. perimetro del progetto;

e. durata del progetto;

f. esecuzione tecnica della riscossione;

g. organizzazione del progetto, calendario e procedura;