Progetto
Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
d. conseguenze economiche, ecologiche e sociali di una tassa di mobility pricing.
Art. 3 Tipologie di progetti pilota
1 I progetti pilota possono riguardare il traffico motorizzato privato, il trasporto pubblico o entrambe le categorie.
2 Possono prevedere l’applicazione di una tassa o essere a partecipazione volontaria.
3 I progetti con applicazione di una tassa sono quelli in cui gli utenti sono tenuti, in virtù del diritto cantonale, alla corresponsione di una tassa di mobility pricing per l’utilizzo di infrastrutture o la fruizione di servizi di trasporto all’interno del perimetro del progetto e nel periodo di durata dello stesso.
4 I progetti a partecipazione volontaria sono quelli in cui gli utenti vengono invitati a dare la propria disponibilità per prendere parte a una sperimentazione sul mobility pricing basata sull’economia comportamentale nel periodo di durata del progetto stesso.
Capitolo 2: Progetti pilota con applicazione di una tassa
Sezione 1: Enti promotori, perimetro e durata del progetto
Art. 4 Enti promotori
I progetti pilota con applicazione di una tassa possono essere condotti da:
a. uno o più Cantoni congiuntamente;
b. uno o più Comuni congiuntamente.
Art. 5 Perimetro e durata
1 I progetti pilota devono essere localmente circoscritti o limitati a determinati tratti mediante definizione di un perimetro.
2 Un progetto pilota può durare al massimo quattro anni. La data d’inizio coincide con il primo giorno di riscossione della tassa di mobility pricing.
Sezione 2: Progetti pilota nel traffico motorizzato privato
Art. 6 Campo di applicazione
1 L’utilizzo di strade pubbliche all’interno del perimetro del progetto durante il periodo di durata dello stesso è soggetto a una tassa di mobility pricing.