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Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine

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2 Se il perimetro include strade nazionali di prima e seconda classe, la tassa di mobility pricing va corrisposta indipendentemente dal contrassegno stradale di cui all’articolo 2 della legge del 19 marzo 20103 sul contrassegno stradale.

Art. 7 Oggetto della tassa

1 La tassa di mobility pricing è riscossa sui veicoli a motore fino a 3,5 t di peso totale.

2 Sono esentati dalla tassa:

a. i veicoli delle organizzazioni di pronto intervento, come polizia, pompieri, servizio ambulanza o dogane;

b. i veicoli militari;

c. i veicoli di beneficiari istituzionali e delle persone fisiche di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 22 giugno 20074 sullo Stato ospite.

3 Gli enti promotori possono prevedere ulteriori deroghe.

Art. 8 Soggetti tassabili ed entità della tassa

1 Salvo diversamente disposto nella presente legge, i soggetti tassabili, l’entità e la forma concreta della tassa sono definiti in base al diritto cantonale.

2 L’entità della tassa deve essere fissata in modo tale da raggiungere l’effetto auspicato.

Sezione 3: Progetti pilota nel trasporto pubblico

Art. 9 Campo di applicazione e soggetti tassabili

1 Gli enti promotori di cui all’articolo 4 possono obbligare le imprese titolari di una concessione o un’autorizzazione di cui agli articoli rispettivamente 6 e 8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV) a riscuotere, per un periodo di tempo limitato, una tassa di mobility pricing per il trasporto di passeggeri di età superiore ai 16 anni sulle tratte all’interno del perimetro del progetto.

2 Sono esentate dal pagamento della tassa le persone trasportate gratuitamente dalle imprese di trasporto in virtù delle vigenti disposizioni tariffarie.

Art. 10 Entità della tassa

1 Salvo diversamente disposto nella presente legge, l’entità e la forma concreta della tassa sono definite in base al diritto cantonale.

2 L’entità della tassa deve essere fissata in modo tale da raggiungere l’effetto auspicato.

3 RS 741.71

4 RS 192.12