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Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 9 pagine
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a. obiettivo del progetto pilota, vale a dire quali elementi s’intendono acquisire e quali tesi o questioni si vogliono indagare;
b. stato attuale della ricerca sulla questione;
c. impostazione del sistema di incentivi;
d. metodologia, approccio, schema d’indagine;
e. durata del progetto;
f. organizzazione del progetto, calendario e procedura;
g. costi previsionali, sia annuali sia per l’intera durata del progetto;
h. finanziamento, specificando l’ammontare delle risorse proprie, delle risorse di terzi e del contributo federale;
i. valutazione;
j. assistenza scientifica al progetto;
k. protezione dei dati.
Art. 26 Esame dei progetti pilota
Il DATEC esamina i progetti pilota in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a. adeguatezza del progetto;
b. elementi attesi relativamente agli aspetti di cui all’articolo 2;
c. compatibilità del progetto con le strategie della Confederazione in materia di trasporti e di ambiente.
Art. 27 Entità del contributo federale
1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione cofinanzia i costi del progetto pilota nella misura del 60 per cento, comunque fino a un massimo di due milioni di franchi.
2 I contributi sono concessi dal DATEC al richiedente in virtù di un contratto secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu.
3 Non sussiste alcun diritto soggettivo al cofinanziamento federale.
Art. 28 Rapporto di valutazione
Entro un anno dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve presentare al DATEC un rapporto di valutazione che illustri gli elementi emersi. Il rapporto descrive in particolare:
a. svolgimento del progetto;
b. risultati del progetto;
c. costi del progetto;
d. valutazione del progetto in termini di obiettivi;