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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Allegato 25 (Art. 136-161)

Tassa sui biglietti aerei e tassa sull’aviazione generale

1 Voli a corto, medio e lungo raggio

1.1 Per destinazione s’intende:

per la tassa sui biglietti aerei: l’aerodromo che costituisce la destinazione finale del viaggio aereo (aerodromo di destinazione);

- per la tassa sull’aviazione generale: il primo aerodromo in cui l’aeromobile

atterra secondo il piano di volo.

1.2 Sono considerati voli a corto raggio quelli per le seguenti destinazioni:

Belgio, Bulgaria, Danimarca (escluse la Groenlandia e le Isole Færøer), Germania, Estonia, Finlandia, Francia (escluse le Isole e i Territori d’oltremare), Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (escluse le Isole Caraibiche), Austria, Polonia, Portogallo (escluse le Azzorre e Madera), Romania, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna (escluse le Isole Canarie), Repubblica Ceca, Ungheria,

Liechtenstein, Norvegia (esclusi Spitsbergen e Jan Mayen),

Regno Unito con le Isole della Manica Guernsey, Isola di Man, Jersey,

Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania, Serbia, Kosovo, Macedonia settentrionale.

1.3 Sono considerati voli a medio raggio quelli per le seguenti destinazioni:

Islanda, Cipro,

Canarie, Azzorre, Madera, Isole Færøer, Jan Mayen,

Marocco (compreso il Sahara occidentale), Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Iraq, Turchia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldavia, Ucraina, Bielorussia, Federazione russa ad ovest degli Urali.

1.4 Sono considerati voli a lungo raggio quelli per tutte le destinazioni estere che

non rientrano nei numeri 1.2 e 1.3.

2 Provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra nell’ambito della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale

2.1 Per provvedimenti volti a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra di

cui agli articoli 140 e 156 s’intendono provvedimenti adottati attivamente che comportano in modo misurabile e controllabile una riduzione diretta delle emissioni di gas serra o del consumo di carburante degli aeromobili. Si devono escludere doppi conteggi.