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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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2.2 Sostituzione di carburanti per l’aviazione
a. La prestazione di riduzione netta è stabilita in base alla riduzione delle
emissioni durante l’uso, la produzione e il trasporto di biocarburanti rispetto ai carburanti fossili. Spetta al richiedente dimostrare la riduzione delle emissioni per i biocarburanti. La prestazione di riduzione netta è calcolata moltiplicando la riduzione delle emissioni per la quantità di carburante sostituito, tenendo conto della densità energetica.
b. Per le imprese di trasporto aereo di cui all’articolo 140 capoverso 1, la
quantità di carburante sostituito annualmente per i voli di cui all’articolo 135 dell’intera flotta dell’impresa di trasporto aereo è calcolata come segue: rapporto tra i biocarburanti acquistati per il consumo proprio e la somma delle quantità di carburanti fossili e biocarburanti acquistati per il consumo proprio (miscela di carburanti). Le quantità acquistate vanno documentate mediante le fatture.
c. Per gli esercenti o gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 156 ca-
poverso 1, la quantità di carburante sostituito per uno specifico volo in partenza da uno degli aerodromi di cui al numero 4 del presente allegato è calcolata in base alla quota di biocarburanti nella miscela di carburanti acquistata per tale volo. La quantità acquistata va documentata mediante la fattura.
d. I biocarburanti non possono essere computati nell’obbligo di compensa-
zione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2.
e. I biocarburanti devono essere disponibili in uno degli aerodromi di cui al
numero 4.
2.3 Provvedimenti riguardanti l’aeromobile
a. È ammessa la sostituzione di un tipo di aeromobile con un nuovo tipo di
aeromobile con almeno lo stesso carico utile, che al momento dell’acquisto soddisfi i valori limite di emissione più severi secondo l’allegato 16, volumi II e III della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale.
b. La procedura standard per determinare la riduzione del consumo di car-
burante considera quale parametro di riferimento a partire da uno degli aerodromi di cui all’articolo 135 o al numero 4 del presente allegato, per una coppia di città tipica, 300 voli distribuiti sull’arco di un anno per un aeromobile destinato a essere sostituito tra queste due città. La coppia di città è scelta d’intesa con l’UFAC.
c. Per l’aeromobile sostituito, l’occupazione dei posti a sedere sui voli con-
siderati deve essere almeno del 75 per cento. Il consumo effettivo di carburante per i 300 voli va documentato.
d. Per il nuovo aeromobile impiegato è documentato analogamente il con-
sumo effettivo di carburante per 300 voli distribuiti sull’arco di un anno tra le stesse due città con un’occupazione almeno del 75 per cento. Il nuovo aeromobile impiegato deve poter trasportare almeno lo stesso carico utile dell’aeromobile sostituito.