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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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b. potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) svizzero;

c. centrale termica a combustibili fossili: impianto la cui funzione principale è la produzione di energia elettrica per la vendita a terzi, la cui potenza complessiva è di almeno 1 megawatt (MW) e il cui rendimento globale è inferiore all’80 per cento.

d. potenza complessiva: somma delle potenze nominali elettriche e termiche fornite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (impianto ICFC);

e. rendimento globale: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore;

f. partecipanti al SSQE: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;

g. Stato partner: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale per realizzare progetti svizzeri di protezione del clima in questo Stato;

h. biocombustibili e biocarburanti: combustibili o carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili. Vi rientrano anche i combustibili e i carburanti prodotti sinteticamente a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;

i. biglietto aereo: conferma individuale o collettiva, su supporto cartaceo o elettronico, del diritto dei passeggeri di essere trasportati da un’impresa di trasporto aereo. Sono escluse le conferme per i passeggeri dell’aviazione generale;

j. aviazione generale: tutti i rami dell’aviazione civile non appartenenti al traffico di linea e ai servizi occasionali pianificati (servizi charter).

Sezione 3: Obiettivi settoriali

Art. 3

1Nei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote delle emissioni del 1990 riportate qui sotto:

a. nel settore degli edifici: al massimo il 35 per cento;

b. nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento;

c. nel settore dell’industria: al massimo il 65 per cento;

d. nel settore dell’agricoltura: al massimo l’80 per cento.

2L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) verifica annualmente sulla base dell’inventario dei gas serra se le riduzioni delle emissioni sono sufficienti a raggiungere presumibilmente gli obiettivi. Se risulta che l’obiettivo in un determinato settore non sarà presumibilmente raggiunto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,