Progetto

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

3Se in una costruzione esistente viene installato un riscaldamento transitorio mobile a combustibili fossili a causa di un guasto imprevisto dell’impianto di produzione di calore, le emissioni prodotte dal sistema provvisorio non sono considerate ai fini del calcolo del valore soglia per il CO2 ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2.

Art. 12 Calcolo della superficie di riferimento energetico

La superficie di riferimento energetico ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sul CO2 è calcolata secondo la norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento», edizione 20167.

Art. 13 Calcolo dell’impiego di biocarburanti

1Come requisiti legali per i vettori energetici rinnovabili allo stato gassoso o liquido, neutri dal punto di vista del CO2, ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO2 si applicano i requisiti per i biocarburanti di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19968 sull’imposizione degli oli minerali e le relative disposizioni attuative.

2L’impiego di vettori energetici che ottemperano ai requisiti di cui al capoverso 1 è computato se per essi vengono depositati un’unica volta presso l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni edilizie certificati di origine, su una durata d’esercizio dell’impianto di produzione di calore di 20 anni, per:

a. biocarburanti prodotti in Svizzera; oppure

b. biocarburanti immessi nella rete del gas o importati in Svizzera.

3I certificati di origine devono essere rilasciati da un organismo di certificazione riconosciuto e indipendente dal fornitore di energia.

4L’impiego viene computato alle seguenti quote:

a. 100 per cento se l’edificio corrisponde almeno:

1. allo standard Minergie; oppure

2. alla classe C per l’efficienza dell’involucro e alla classe B per l’efficienza energetica globale secondo il CECE;

b. 75 per cento se l’edificio rientra almeno nella classe D per l’efficienza dell’involucro e nella classe C per l’efficienza energetica globale secondo ilCECE;

c. 50 per cento per gli edifici che non rientrano né nella lettera a né nella lettera b.

5Per le categorie di edifici che non possono essere determinate secondo il CECE, la prova dell’efficienza di cui al capoverso 4 lettere a e b è stabilita secondo le prescrizioni del quaderno tecnico SIA 2031 «Certificato energetico per edifici», edizione 20169.

7Cfr. nota a piè di pagina all’art. 8 cpv. 1

8 RS 641.61

9 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 8 cpv. 1.