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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici

Art. 6 Costruzioni nuove sostitutive ed edifici sottoposti a risanamenti

energetici importanti

1Sono considerate costruzioni nuove sostitutive secondo l’articolo 9 capoverso 2 della legge sul CO2:

a. le costruzioni nuove sostitutive che corrispondono allo standard Minergie-P o Minergie-A, versione 2021.13;

b. le costruzioni nuove sostitutive che per l’efficienza dell’involucro dell’edificio e per l’efficienza energetica globale rientrano nella classe A secondo il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE).

2Sono considerati edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti secondo l’articolo 9 capoverso 2 della legge sul CO2:

a. gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti che consentono all’edificio di corrispondere allo standard Minergie, versione 2021.14;

b. gli edifici sottoposti a risanamenti globali energetici importanti che per l’efficienza dell’involucro dell’edificio e l’efficienza energetica globale rientrano nella classe B secondo il CECE.

Art. 7 Rapporto

1I Cantoni riferiscono ogni due anni all’UFAM sui provvedimenti tecnici adottati per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici. Il giorno di riferimento è il 31 marzo.

2Il rapporto deve contenere indicazioni in particolare in merito:

a. ai provvedimenti adottati e pianificati e al loro effetto; e

b. all’andamento delle emissioni di CO2 degli edifici sul territorio cantonale.

3Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

Art. 8 Costruzioni esistenti e nuove e impianti di produzione di calore

1Sono considerate costruzioni esistenti e nuove ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 le costruzioni di tutte le categorie di edifici secondo l’allegato A della norma SIA 380/1 «Fabbisogno termico per il riscaldamento», edizione 20165.

2Non rientrano nella definizione di costruzioni esistenti e nuove ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 gli impianti di teleriscaldamento le cui reti di trasporto e di distribuzione utilizzano suolo pubblico e vendono il calore prodotto a terzi.

3 Gli standard Minergie-P e Minergie-A possono essere consultati gratuitamente in Internet sul sito www.minergie.ch > Certificare > Documenti di lavoro > Basi.

4 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 6 cpv. 1 lett. a

5 La norma SIA 380/1 può essere ottenuta a pagamento nel sito www.shop.sia.ch > Normenwerk > Architekt oppure può essere consultata gratuitamente presso l’UFE.