Progetto

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori misure dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.

Sezione 4: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Art. 4

1L’UFAM coordina, nel proprio ambito di competenza e nel complesso, i provvedimenti di adattamento di cui all’articolo 7 della legge del 25 settembre 2020 sul CO2 con gli altri servizi federali interessati e con i Cantoni. Esso garantisce in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità.

2I servizi federali responsabili dell’esecuzione di una legge federale diversa dalla legge sul CO2, nell’adempimento di questo compito, coordinano il più possibile direttamente con i Cantoni i provvedimenti di adattamento.

3Gli altri servizi federali e i Cantoni informano periodicamente l’UFAM sui provvedimenti di adattamento che hanno adottato.

Capitolo 2: Riduzione in base allo stato della tecnica

Art. 5

1L’obbligo di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO2 di limitare le emissioni di gas serra riguarda i titolari o gestori di impianti fissi secondo l’articolo 7 capoverso 7 primo periodo della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente il cui utilizzo conforme alla destinazione d’uso dell’impianto genera emissioni di gas serra superiori a 1500 tonnellate di CO2eq.

2Sono considerate modifiche sostanziali secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO2 le trasformazioni, gli ampliamenti e le modifiche dell’esercizio causate dal titolare o dal gestore dell’impianto che inducono a prevedere un aumento delle emissioni di gas serra di almeno 500 tonnellate di CO2eq.

3Sono esclusi dall’obbligo di cui al capoverso 1:

a. i gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (art. 21 cpv. 1 e art. 23 cpv. 1 della legge sul CO2);

b. i gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni secondo l’articolo 21 capoverso 3 secondo periodo della legge sul CO2 in misura equivalente a una riduzione ottenuta con la partecipazione al SSQE;

c. i gestori di impianti che sottoscrivono un impegno di riduzione secondo l’articolo 36 della legge sul CO2;

d. i gestori di impianti appartenenti a organizzazioni dell’economia o a gruppi di imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi di riduzione secondo l’articolo 3 capoverso 7 della legge sul CO2.

4L’UFAM emana raccomandazioni sui possibili provvedimenti.

2 RS 814.01