Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Sezione 7: Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi d'informazione

Art. 31 Diritto generale

1Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati:

a. dati che li riguardano;

b. dati sulle aziende detentrici di animali:

1. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 OTerm26: l’appartenenza territoriale,

2. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti: lo stato riguardo alla BVD,

3. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina;

c. dati sui singoli animali:

1. la storia dell'animale,

2. le informazioni dettagliate relative all'animale,

3. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato riguardo alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita,

4. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet27,

5. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita,

6. per gli animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.

2Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera b. Il numero d’identificazione dell’animale o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consultazione degli altri dati di cui al capoverso 1 lettera c. L’utente si procura autonomamente tali codici.

Art. 32 Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo

coinvolti

1Per svolgere i loro compiti, i servizi sottoelencati hanno accesso, come segue, ai dati di cui agli articoli 15–20 nonché a quelli basati sulle domande ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 200428 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale:

a. l’UFAG può trattare i dati;

b. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle do-

26RS 910.91

27 RS 812.212.27

28 RS 916.407