Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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gane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici possono consultare i dati nella BDTA e utilizzarli;

c. i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono consultare i dati nella BDTA e utilizzarli.

2I servizi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui all'articolo 21.

Art. 33 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con

label nonché servizi di sanità animale

1Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare i seguenti dati concernenti i loro affiliati nella BDTA e utilizzarli:

a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE29;

b. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che si trovano o si sono trovati in un’azienda detentrice di animali;

c. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di animali;

d. numeri delle marche auricolari fornite da Identitas AG agli affiliati dell’organizzazione interessata;

e. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, i bufali e i bisonti: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;

f. per gli animali della specie suina: dati di cui all’allegato 1 numero 2 riguardanti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;

g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario nonché informazioni dettagliate, storia dell’animale e dati di cui all’allegato 1 numero 3 riguardanti tutti gli equidi registrati presso l’organizzazione interessata.

2Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare gli altri dati di cui agli articoli 13–20 concernenti i loro affiliati nella BDTA e utilizzarli, purché gli affiliati abbiano dato il loro consenso nella BDTA.

Art. 34 Detentori di animali

1I detentori di animali, inclusi i macelli, possono consultare i seguenti dati nella BDTA e utilizzarli:

a. dati riguardanti la propria azienda detentrice di animali;

29 RS 916.401