Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Art. 23 Rettifica dei dati
1Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno notificato, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.
2I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all’allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 3 lettera j punto 5 nonché numero 4 lettera e punto 7.
3Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto alla BDTA, entro un anno dalla morte dell'animale, la rettifica dei dati che hanno notificato.
4Le domande di rettifica di dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettere c–e, numero 2 lettere b e c nonché numero 4 lettere c–e devono essere corredate dei certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE18.
Art. 24 Compiti di Identitas AG nel settore degli animali a unghia fessa
1Dopo ogni notifica relativa a un animale delle specie bovina, ovina e caprina, a un bufalo o a un bisonte Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell’animale.
2Per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, i bufali e i bisonti, determina il tipo di utilizzazione della madre:
a. alla nascita del primo discendente e all'importazione, in base al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali;
b. all’entrata, in base al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali nella quale è condotto.
Art. 25 Compiti di Identitas AG nel settore degli equidi
1Identitas AG attribuisce a ogni equide un codice UELN in base alla notifica di nascita. Le deroghe per le organizzazioni riconosciute all’estero sono disciplinate nell’articolo 15f OFE19.
2Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:
a. l’UELN attribuito all’animale;
b. i dati registrati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera a;
c. unʼindicazione sullʼulteriore modo di procedere in riferimento allʼidentificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e al rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);