Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 128Fedlex · Rapporto esplicativo
Identitas AG (società anonima incaricata della gestione della banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
3. Ordinanza del 18 agosto 200452 sui medicamenti veterinari
Art. 23 cpv. 3
3Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certificato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199553 sulle epizoozie e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA).
4. Ordinanza del 31 ottobre 201854 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Art. 3 cpv. 3
3I detentori di animali da reddito possono accedere online ai dati sull’uso di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 che li concernono tramite la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ai sensi dell’ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. I detentori di animali da reddito senza accesso alla BDTA possono ottenere i dati dall’USAV.
5. Ordinanza del 27 maggio 202055 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
Art. 10 cpv. 1 lett. f
1Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze:
f. ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.
6. Ordinanza del 16 dicembre 201656 concernente la macellazione e il controllo delle carni
Art. 24 cpv. 3 lett. b e cpv. 5
3La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: