Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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b. il nome e l’indirizzo del detentore di animali, incluso un numero di identificazione (numero RIS) dell’azienda, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA assegnato da Identitas AG (ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali);

5Se è prescritto un certificato d’accompagnamento secondo l’articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria effettuata dal detentore di animali deve figurare su tale documento; per gli equidi deve figurare sul passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

7. Ordinanza del 22 settembre 199757 sull'agricoltura biologica

Allegato 1, n. 3.3, periodo introduttivo

Qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali dell'azienda detentrice di animali, inteso a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame. Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti nonché per gli animali delle specie ovina e caprina, questo elenco può essere sostituito mediante le informazioni della BDTA ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. Per gli animali della specie suina, l'elenco deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b OFE. L'elenco deve essere tenuto a disposizione dell'ente di certificazione. Esso deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

8. Ordinanza del 26 novembre 200358 sul bestiame da macello

Art. 3 cpv. 3

3I macelli riportano il risultato della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati a Identitas AG. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi.

Art. 24a Assegnazione del contingente doganale parziale n. 5.7 Per l'assegnazione delle quote del contingente doganale parziale n. 5.7 sono determinanti i seguenti numeri:

a. per le categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.72: numero di animali macellati della specie bovina;

b. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.73: numero di animali macellati della specie equina;

c. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74: numero di animali macellati della specie ovina;

57RS 910.18

58 RS 916.341