Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I

L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è

modificata come segue:

Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso

2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la

produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/77992.

Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché loro limitazioni

Sono consentiti pratiche e trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) n. 2018/8483 nella versione secondo l’allegato 3b.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 31 ottobre 2012, cpv. 7

7Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg, è prorogato al 31 dicembre 2025.

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ……….

RS ..........

1 RS 910.181

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7790 della Commissione del XXXX relativo all’omologazione di prodotti e sostanze per l’utilizzo nella produzione biologica che abroga il Regolamento (CE) 889/2008, GU XXX del XXXX, pag. X; modificato da ultimo XXXX.

3 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 3b. 2021–......