Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica Allegato 3 Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

Considerati gli sviluppi nel settore biologico e l’attuale disponibilità di ingredienti biologici di origine agricola, l’allegato è rivisto integralmente. I seguenti ingredienti non biologici sono autorizzati per la preparazione di derrate alimentari biologiche: alghe Arame e Hijiki, corteccia di Pau d’Arco, budelli naturali e sintetici, gelatina, sali minerali del latte, pesce e altri animali acquatici selvatici.

Allegato 3b

In questo allegato sono indicate le versioni determinanti dei regolamenti UE rilevanti per l’articolo 3c. Ciò è necessario per non avere un rimando dinamico al diritto UE.

Allegato 7 Parte B: Additivi per alimenti per animali

Nelle sue raccomandazioni in materia di alimenti per animali6 l’Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP) istituito dalla Commissione UE, tra le altre cose, è giunto alla conclusione che le sostanze farina di semi di guar come additivo per alimenti per animali, legno di castagno come sostanza aromatizzante e betaina anidra per animali monogastrici e soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica sono compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica. Queste sostanze vengono pertanto aggiunte nell’allegato 7 parte B nei rispettivi gruppi funzionali.

Al fine di recepire il vigente diritto UE ed evitare ostacoli al commercio, nello stesso allegato vengono aggiunti anche ulteriori additivi per la produzione di insilati.

1.4 Risultati della procedura di consultazione

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1.5 Ripercussioni

1.5.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

1.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

1.5.3 Economia

Le disposizioni sono tese a garantire l’equivalenza con il diritto UE, nell’interesse delle imprese svizzere. Non comportano ostacoli tecnici al commercio.

1.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono in larga misura a quelle vigenti nell’Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell’equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell’allegato 9 appendice 1 dell’Accordo agricolo.

1.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

6 Rapporto finale sugli alimenti per animali III e sulle derrate alimentari V: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/final-report-egtop-feed-iii-and-food-v_en.pdf