Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli additivi e le sostanze ausiliarie che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari e le misure per garantire l’adempimento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica nelle importazioni.

Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle dell’UE conformemente all’allegato 9 dell’Accordo agricolo con l’UE1. Per garantire l’equivalenza con le disposizioni UE recentemente modificate2, l’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica va modificata con effetto al 1° gennaio 2022.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

a) In seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/8483, con effetto al 1° gennaio 2022 viene adeguato il rimando al diritto UE negli articoli 3b e 3c.

b) La disposizione transitoria per gli alimenti proteici non biologici per i suinetti è prorogata al 31 dicembre 2025.

c) Nell’allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso» sono adeguate diverse voci e ne viene stralciata una.

d) Nell’allegato 2 «Concimi, preparati e substrati autorizzati» sono adeguate diverse voci.

e) Nell’allegato 3 parte A «Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti» e nell’allegato 3 parte B numero 1 «Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» sono adeguate diverse voci.

f) L’allegato 3 parte C «Ingredienti non biologici di origine agricola» è rivisto integralmente. Secondo le disposizioni transitorie stabilite, le nuove norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.

g) Nell’allegato 3b sono elencate le versioni vigenti dei rispettivi regolamenti (UE) che sono determinanti per l’articolo 3c.

h) Nell’allegato 7 parte B vengono aggiunti additivi per l’insilamento, leganti e additivi nutrizionali.

1.3 Commento ai singoli articoli e allegati

Articolo 3b

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, il rimando all’allegato VIIIa del Regolamento dell’UE (CE) 889/2008 è sostituito con il rimando all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/77994. Poiché i regolamenti di esecuzione del

1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

3 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7790 della Commissione del XXXX relativo all’omologazione di prodotti e sostanze per l’utilizzo nella produzione biologica che abroga il Regolamento (CE) 889/2008, GU XXX del XXXX, pag. X; modificato da ultimo XXXX.