Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848 non sono ancora disponibili nella versione definitiva, il rimando sarà integrato in un secondo tempo.

Articolo 3c

Il rimando all’articolo 29d del Regolamento dell’UE (CE) 889/2008 è sostituito dal rimando all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848. Poiché il numero 3 di detto Regolamento UE (in senso dinamico) contiene un rimando ad altri regolamenti UE (rimando a cascata), nel nuovo allegato 3b il DEFR definisce le rispettive versioni determinanti di tutti i regolamenti UE citati nel numero 3. In questo modo la dinamica può essere interrotta e nel complesso si tratta di un rimando statico.

Disposizioni transitorie

Per date sufficientemente tempo agli operatori del mercato per adeguarsi al nuovo elenco restrittivo dei requisiti posti agli ingredienti non biologici di origine agricola di cui all’allegato 3 parte C, sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:

 fino al 31 dicembre 2023 le derrate alimentari biologiche possono essere prodotte secondo le disposizioni vigenti finora;

 le scorte ancora disponibili al 31 dicembre possono essere esaurite.

La disposizione transitoria relativa alla modifica del 31 ottobre 2012 attualmente prevede la possibilità, laddove non siano disponibili alimenti per animali biologici, di utilizzare alimenti proteici non biologici nella misura del 5 per cento al massimo. Tale disposizione resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Questo termine per i suinetti viene prorogato al 31 dicembre 2025, analogamente alle disposizioni dell’UE.

Allegato 1 Numero 1: Sostanze di origine vegetale o animale

Dal 1° gennaio 2022 oltre ai feromoni potranno essere utilizzati anche altri semiochimici. Dati i nuovi sviluppi nelle tecniche di applicazione sono autorizzati esplicitamente anche i sistemi di dosaggio ad aerosol. La cera d’api viene stralciata dall’elenco poiché non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari5 e pertanto può continuare a essere impiegata anche se non figura nell’elenco.

Numero 2: Microorganismi e sostanze prodotte da microorganismi

Dal 1° gennaio 2022 oltre al Cerevisane potranno essere utilizzati anche altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi.

Allegato 2 Concimi, preparati e substrati autorizzati

Nella descrizione della voce «Acido umico, acido fulvico» la frase «ottenuti da sali inorganici, da soluzioni» va corretta in «ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica».

Allegato 3 Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Dal 1° gennaio 2022 lecitine (E 322), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E 412),

gomma arabica (E 414), gomma di tara (E 417), gomma di gellano (E 418), glicerolo (E 422) e cera di carnauba (E 903) sono ammessi soltanto se di produzione biologica.

Allegato 3 Parte B numero 1: Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasforma-

zione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Dal 1° gennaio 2022 la cera di carnauba è ammessa soltanto se di produzione biologica.

5 Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (RS 916.161)