Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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3 Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordi-

nanza sulla consulenza agricola), RS 915.1

3.1 Situazione iniziale

L’ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (ordinanza sulla consulenza agricola) disciplina gli obiettivi e i compiti dei servizi di consulenza e dei centri di consulenza nazionali ai sensi dell’articolo 136 LAgr (RS 910.1). Nel sistema delle innovazioni e delle conoscenze agricole (LIWIS) la consulenza svolge un’importante funzione in quanto anello di congiunzione tra ricerca, formazione e pratica agricola. Essa contribuisce a intensificare lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica in modo che le nozioni provenienti dalla ricerca possano essere attuate dalla pratica il più velocemente possibile e, viceversa, i problemi e le sfide con cui è confrontata la pratica vengano trattati nei programmi di ricerca.

La consulenza diretta alle persone attive nella pratica agricola avviene in loco ed è fornita primariamente dai servizi di consulenza dei Cantoni. I centri di consulenza sostengono i servizi di consulenza dei Cantoni; tra le altre cose sono responsabili della formazione delle persone attive nella consulenza diretta. In alcuni ambiti speciali, in cui essenzialmente non lavorano né i servizi di consulenza dei Cantoni né i centri di consulenza, sono attivi i servizi di consulenza delle organizzazioni, ad esempio nel settore delle colture speciali.

Per la promozione della consulenza la Confederazione può versare aiuti finanziari ai centri di consulenza, ai servizi di consulenza delle organizzazioni e per l’esecuzione di progetti nel settore della consulenza.

In seguito all’accorpamento, nel 2010, dei centri di consulenza di Lindau e Losanna, esiste soltanto una centrale di consulenza, denominata AGRIDEA. Sulla base di una peer review su AGRIDEA, d’intesa con la Confederazione, nel 2016 i Cantoni, in qualità di membri principali dell’associazione AGRIDEA, hanno rivisto la governance di AGRIDEA che, successivamente, ha adeguato i suoi statuti. I Cantoni ora detengono la maggioranza in seno al comitato e, rappresentati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA), stipulano con l’UFAG una convenzione sulle prestazioni nella quale sono stabiliti i campi d’intervento prioritari e le attività obbligatorie di AGRIDEA.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

In linea di principio tutti gli adeguamenti riprendono sostanzialmente aspetti che sono già prassi corrente o sono di natura formale.

 Esiste soltanto una centrale di consulenza nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr, denominata AGRIDEA. La nuova governance di AGRIDEA è presentata nell’ordinanza.  Vengono precisate le prestazioni della consulenza ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr. Da un lato si tratta delle categorie di prestazioni in virtù dell’articolo 6 e dall’altro dello sviluppo di nuovi contenuti e metodi di consulenza con progetti di consulenza secondo l’articolo 10 della presente ordinanza.

 La struttura dell’ordinanza è obsoleta e viene rivista al fine di una migliore leggibilità.

Considerato il gran numero di disposizioni oggetto di modifica è necessario procedere a una revisione totale dell’ordinanza.

3.3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1

Articolo 1

Si definisce cosa disciplina l’ordinanza.

Sezione 2

Articolo 2 capoverso 1 lettera a

Adeguamento linguistico

Articolo 2 capoverso 1 lettera e