Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sulla consulenza agricola
siano applicate procedure di aggiudicazione concorrenziali»1. Con il sostegno ai cosiddetti progetti di consulenza si mira a rendere più innovativi i metodi applicati in questo settore, a favorire lo scambio di conoscenze e ad accelerare la transizione digitale. L’articolo descrive gli obiettivi e i criteri per un sostegno finanziario dei progetti da parte della Confederazione. I progetti vengono attribuiti sulla base di una selezione mediante procedura di gara. I richiedenti possono essere organizzazioni al di fuori dell’Amministrazione federale, i cui progetti adempiono i requisiti di cui al capoverso 3. La quota dell’UFAG rispetto ai costi comprovati può ammontare anche al 75 per cento. In tal modo si tiene conto del fatto che lo sviluppo di nuovi metodi nel settore della consulenza è generalmente una questione d’interesse pubblico e meno d’interesse dell’economia privata e pertanto è difficile ricevere un sostegno da partner dell’economia. Gli aiuti finanziari sono concessi in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) sotto forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. Se l’UFAG decide di concedere un aiuto finanziario, conclude con l’organizzazione in questione un contratto di aiuto finanziario nel quale vengono disciplinati l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto. Il resoconto avviene a cadenza regolare e fornisce informazioni sullo stato del progetto nonché sull’impiego dei mezzi finanziari.
Articolo 11
La struttura dell’articolo è adeguata in modo da essere uguale a quella degli altri articoli concernenti gli aiuti finanziari.
Articolo 11 capoverso 1
Il capoverso descrive chi può richiedere l’aiuto finanziario. La produzione agricola deve obbligatoriamente essere rappresentata in seno al promotore. Si auspica che siano rappresentati anche la produzione primaria dei livelli a monte e a valle della filiera agroalimentare. In ogni caso un promotore comprende più di una persona giuridica e/o fisica. Vengono concessi aiuti finanziari per gli accertamenti preliminari soltanto se il valore aggiunto generato dai provvedimenti oggetto degli accertamenti preliminari concernenti nuovi prodotti o servizi va prevalentemente a beneficio dell’agricoltura.
Articolo 11 capoverso 2
Diversamente dalla formulazione vigente si precisa che gli accertamenti preliminari sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità. Si può sostenere in particolare la consulenza da parte di terzi e l’accompagnamento specializzato dello sviluppo del progetto (coaching) per gli accertamenti preliminari in relazione a progetti di sviluppo regionale (allestimento del fascicolo per gli accertamenti preliminari) e a progetti sulle risorse (allestimento della domanda di progetto). Possono però essere sostenuti, come finora, anche accertamenti preliminari per altri progetti innovativi nella filiera agroalimentare. Anche in futuro gli aiuti finanziari potranno essere concessi soltanto per gli accertamenti preliminari in relazione a progetti con carattere innovativo evidente, ovvero le bozze di progetto devono indicare in maniera inequivocabile in che modo, tramite nuovi prodotti, processi o servizi, si genera valore aggiunto dal profilo economico, sociale o ecologico per la filiera agroalimentare. L’esecuzione dell’aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi avverrà anche in futuro in maniera armonizzata con l’esecuzione degli accertamenti preliminari nel settore della promozione della qualità e dello smercio. Le basi legali per gli accertamenti preliminari nel quadro della promozione della qualità e dello smercio sono contenute nell’ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo; RS 910.16).
Articolo 11 capoverso 3
I criteri sono strutturati come nell’articolo 9; dal profilo dei contenuti non ci sono modifiche.
Articolo 11 capoverso 5
1Collaborazione tra l’Amministrazione federale e le organizzazioni non governative, Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, 2009, FF 2009, pag. 1219