Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sulla consulenza agricola
L’UFAG può concedere un aiuto finanziario ad AGRIDEA per l’adempimento dei suoi compiti in virtù dell’articolo 4, a condizione che si riferisca ai campi d’intervento definiti nella convenzione sulle prestazioni giusta l’articolo 5 capoverso 4. L’aiuto finanziario è concesso in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.
Articolo 8 capoverso 2
L’UFAG stipula un contratto di aiuto finanziario con AGRIDEA che si basa sulla convenzione sulle prestazioni tra l’UFAG e i Cantoni, dura generalmente quattro anni e disciplina l’importo dell’aiuto finanziario e il resoconto. Ogni anno il Parlamento decide in merito all’ammontare della voce «Consulenza agricola». L’importo previsto per AGRIDEA è indicato nella proposta al Parlamento.
Articolo 8 capoverso 3
A cadenza annuale AGRIDEA fa un resoconto all’UFAG, informandolo sull’impiego dei mezzi finanziari, sulle sue attività, sulla pianificazione pluriennale e sul conseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione sulle prestazioni tra l’UFAG e la CDCA.
Articolo 8 capoverso 4
AGRIDEA, con gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione, può avvalersi anche delle conoscenze specifiche di terzi se ciò è necessario per l’adempimento dei suoi compiti ed essa non dispone delle rispettive competenze sul piano interno.
Articolo 9
Gli aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni sono ora disciplinati in un articolo separato.
Articolo 9 capoverso 1 lettera b
In vista di una separazione dei compiti e delle attività di AGRIDEA da quelli dei servizi di consulenza delle organizzazioni possono ricevere aiuti finanziari della Confederazione soltanto i servizi di consulenza delle organizzazioni attivi in ambiti in cui non operano principalmente né i servizi di consulenza dei Cantoni né AGRIDEA (=ambiti speciali). In tal modo si evitano doppi finanziamenti.
Articolo 9 capoverso 1 lettera c
L’articolo subisce un adeguamento linguistico in quanto l’espressione «centrali di consulenza» è sostituta con «AGRIDEA» per adeguare l’ordinanza alle attuali circostanze. Resta l’obbligo per i servizi di consulenza delle organizzazioni di lavorare d’intesa con i servizi di consulenza dei Cantoni e con AGRIDEA.
Articolo 9 capoverso 2
Le prestazioni che devono essere fornite, l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto sono disciplinati in un contratto di aiuto finanziario tra l’UFAG e l’organizzazione che deve fornire le prestazioni. Il resoconto avviene a cadenza annuale e fornisce informazioni sull’impiego dei mezzi finanziari nonché sul conseguimento degli obiettivi.
Articolo 10
Questo articolo disciplina l’aiuto finanziario per i progetti di consulenza. Con questi progetti s’intende elaborare nuove tipologie di consulenza, divulgare le conoscenze esistenti sotto una nuova forma o far confluire nuove conoscenze nella pratica. A tal fine, nell’ambito dei progetti di consulenza vengono sviluppati strumenti e metodi adeguati. Gli obiettivi primari cui si mira con i progetti di consulenza sono: ottimizzare il sistema di consulenza, far confluire nuove conoscenze nella pratica nonché favorire lo scambio di esperienze e la divulgazione di informazioni su condizioni quadro e provvedimenti.
Per promuovere maggiormente anche nuovi attori e nuovi approcci nella consulenza e dare loro l’opportunità di dimostrare la loro efficacia, dal 2014 l’UFAG destina una parte dei fondi previsti fino ad allora per AGRIDEA al sostegno specifico di progetti nel settore della consulenza. Questa decisione era stata presa sulla base di una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati al Consiglio federale concernente, tra le altre cose, il settore della consulenza agricola «perché