Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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5 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20
5.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) è stata approvata dal Consiglio federale il 31 otto-
bre 2018 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Il nuovo diritto fitosanitario mira, tra l’altro, a rafforzare la responsabilità individuale delle aziende omologate nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario. Oltre ai controlli annuali ufficiali, le aziende stesse sono tenute a verificare regolarmente la salute delle proprie merci vegetali e a prendere misure adeguate nel caso di sospettata infestazione o di constatazione della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi. A questo proposito la OSalV prevede che le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari dispongano anche di specifiche conoscenze fitosanitarie.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
La modifica dell'OSalV proposta riguarda principalmente le disposizioni relative al sistema del passaporto fitosanitario:
occorre introdurre due nuovi obblighi per le aziende omologate dal Servizio fitosanitario federale
(SFF) per il rilascio di passaporti fitosanitari:
a. a intervalli regolari, è necessario fornire al SFF la prova che l'azienda dispone delle conoscenze fitosanitarie necessarie per l'omologazione;
b. l'azienda deve disporre di un piano d'emergenza affinché, nel caso di sospettata infestazione o di constatazione della presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, possano essere rapidamente prese misure adeguate per evitarne la diffusione.
Il SFF, dal canto suo, è tenuto a mettere a disposizione delle aziende materiale informativo e modelli adeguati.
Il DEFR e il DATEC possono escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario le merci a basso
rischio fitosanitario importate dall'Unione europea (UE), se queste vengono spedite in Svizzera da privati all'interno dell'UE per posta o con un servizio di corriere.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articoli 2 e 16
Se un organismo da quarantena non può più essere eradicato a livello locale, l'ufficio federale competente può delimitare una zona (zona infestata), nella quale sostanzialmente non è più necessario prendere misure di eradicazione (art. 16). Per rilevare il più rapidamente possibile la diffusione di un organismo da quarantena al di fuori della zona infestata ed evitare che si diffonda ulteriormente, l'ufficio federale competente può delimitare una zona cuscinetto attorno alla zona infestata (art. 16
cpv. 3bis). Questo è necessario in particolare nel caso di organismi da quarantena in grado di diffondersi piuttosto rapidamente in modo naturale (p.es. il coleottero giapponese, Popillia japonica). La definizione del concetto «zona cuscinetto» di cui all'articolo 2 lettera i viene adeguata di conseguenza e viene aggiunta la lettera gbiscontenente la definizione di «zona infestata».
Nella zona cuscinetto devono essere prese le misure stabilite dall'ufficio federale competente contro il rischio di diffusione (art. 16 cpv. 3). I servizi cantonali competenti devono garantire un'intensa sorveglianza al fine di constatare per tempo la comparsa dell'organismo da quarantena nella zona cuscinetto. In funzione del rischio di diffusione, l'ufficio federale competente può ad esempio ordinare di prendere misure di prevenzione anche ad aziende che si trovano nella zona cuscinetto (p.es. copertura del substrato e del terriccio per evitare la deposizione delle uova), in modo che in caso di eventuale comparsa (non ancora constatata) dell'organismo da quarantena nella zona cuscinetto sia possibile impedire l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo mediante merci notoriamente portatrici di tale organismo da quarantena.