Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
di lotta adeguate. Queste conoscenze sono importanti poiché permettono all'azienda di controllare regolarmente lo stato di salute delle proprie merci.
Per far sì che le aziende con obbligo di omologazione acquisiscano le competenze necessarie, il SFF mette a loro disposizione del materiale informativo elettronico adeguato1 (cpv. 5). Tale documentazione deve contenere informazioni sulla biologia e sui sintomi nocivi di rilevanti organismi da quarantena e di organismi regolamentati non da quarantena, per permettere alle aziende di svolgere i propri controlli. È previsto che il SFF metta queste informazioni a disposizione delle aziende su una piattaforma e-learning (attualmente in fase di elaborazione; l'introduzione è prevista per l’estate 2021). Il materiale informativo deve essere accessibile al pubblico e quindi anche alle associazioni di categoria, se queste desiderano offrire dei corsi ai propri membri quale alternativa alla piattaforma e-learning della Confederazione. Far allestire alle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari queste informazioni specialistiche sarebbe troppo rischioso e potrebbe portare all'acquisizione di conoscenze errate o insufficienti.
Al capoverso 3 occorre introdurre che, prima dell'omologazione, l'azienda è tenuta a dimostrare al SFF che dispone delle conoscenze fitosanitarie necessarie. Il DEFR e il DATEC sono tenuti a fissare in un'ordinanza come fornire questa prova al SFF (cpv. 4). Questo può avvenire ad esempio superando un test a scelta multipla disponibile nella suddetta piattaforma e-learning o presentando un certificato di partecipazione a un corso riconosciuto dal SFF (incl. un esame).
Nell'UE, dal 14 dicembre 2020, per le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari vige un analogo obbligo di prova nei confronti del servizio fitosanitario competente (cfr. regolamento delegato (EU) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 20192). Anche gli Stati membri dell'UE devono elaborare del materiale informativo e metterlo a disposizione delle aziende interessate.
Articolo 80
L'obbligo di fornire al SFF la prova delle proprie conoscenze fitosanitarie deve valere anche per le aziende già omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari (cpv. 3 lett. e), poiché sulla base delle esperienze maturate finora è emerso che durante i controlli aziendali annuali svolti dal SFF nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario non è possibile verificare queste conoscenze o lo è soltanto in parte; a maggior ragione perché l'omologazione concessa dal SFF è valida diversi anni. Il DEFR e il DATEC stabiliscono la frequenza e la forma in cui va fornita tale prova (cpv. 5). Di norma si può supporre che una prova debba essere fornita ogni due anni. Se il rischio fitosanitario di un'azienda è considerato basso (azienda di piccole dimensioni, merci a basso rischio fitosanitario, nessuna presenza di organismi da quarantena nell'area in questione, ecc.), occorre ridurre la frequenza. La prova può essere fornita in analogia all'articolo 77, ad esempio superando un test a scelta multipla messo a disposizione del SFF o presentando un certificato di partecipazione a un corso riconosciuto da quest'ultimo (incl. un esame). Come precedentemente illustrato in relazione all'articolo 77, il SFF mette a disposizione delle aziende il materiale informativo adeguato attraverso diversi canali,3 affinché possano acquisire le conoscenze necessarie.
In futuro le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari, nella propria area aziendale dovranno disporre di un piano d'emergenza (cpv. 2bis), in modo che se sospettano o constatano la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per le loro merci, siano in grado di stabilire in breve tempo quali misure immediate prendere per impedire l'insediamento e la diffusione di tali organismi. Il SFF elaborerà dei modelli per l’allestimento di questo piano d'emergenza e li metterà a disposizione delle aziende in formato elettronico. Il piano d'emergenza può far parte del piano facoltativo di gestione dei rischi di cui all'articolo 79. (Il piano facoltativo di gestione dei rischi è più esaustivo del
1 È previsto che il primo materiale informativo venga messo a disposizione delle aziende nell’estate 2021.
2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 137, 23.5.2019, pagg. 10–11
3 È previsto che il primo materiale informativo venga messo a disposizione delle aziende nell’estate 2021.