Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
piano d'emergenza obbligatorio qui descritto ed è finalizzato a ridurre al minimo il rischio fitosanitario nelle aziende omologate attraverso il rafforzamento della responsabilità individuale.)
Nell'UE, dal 14 dicembre 2020, anche per le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari vige l'obbligo di disporre di un piano d'emergenza e di dimostrare alle autorità competenti le proprie conoscenze fitosanitarie (cfr. regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del
13 marzo 20194).
Articolo 96
Come previsto nella legge sull'agricoltura, l'indennità concessa secondo la OSalV deve seguire il principio di equità e non essere limitata ai casi di rigore. Da gennaio 2020 i criteri per le indennità sono stabiliti nella OSalV-DEFR-DATEC. In questo modo vengono posti chiari limiti alla discrezione delle autorità. Mediante la proposta di modifica si vuole evitare che un'azienda con una buona situazione finanziaria non possa ricevere un'indennità e che a causa delle misure ordinate debba eventualmente farsi carico di ingenti perdite, mentre un'azienda che si trovava in difficoltà finanziarie già prima che le misure fossero ordinate riceva un'indennità come caso di rigore. Inoltre viene garantita l'uguaglianza giuridica con le aziende che devono prendere le misure ordinate dalle autorità cantonali e ricevono un’indennità di equità dal Cantone.
Articolo 97
In seguito alla modifica della OSalV del 19 giugno 2020 (RU 2020 3063), per le disposizioni concernenti la lotta al fuoco batterico Erwinia amylovora (aree con prevalenza esigua) di cui all'articolo 6 OSalV-DEFR-DATEC (RS 916.201), il DEFR e il DATEC si basano sulla norma di delega di cui all'articolo 29b (e non più all'art. 29 cpv. 5). Pertanto, per ragioni formali, l'articolo 97 capoverso 1 deve essere modificato.
5.4 Risultati della procedura di consultazione
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5.5 Ripercussioni
5.5.1 Confederazione
Per la Confederazione le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul piano finanziario. Eventuali indennità versate alle aziende in virtù dell'articolo 96 possono continuare ad essere coperte con i mezzi finanziari dell'UFAG destinati alla lotta contro gli organismi da quarantena. Per la Confederazione le misure proposte comporteranno un lieve aumento del fabbisogno di personale (elaborazione di modelli per i piani d'emergenza delle aziende e di test a scelta multipla) solamente a breve termine, che potrà essere tuttavia gestito con il personale esistente.
5.5.2 Cantoni
Per i Cantoni le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul piano finanziario o del personale.
5.5.3 Economia
Per le circa 700 aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari, a medio-lungo termine l'adempimento dei nuovi obblighi previsti agli articoli 77 e 80 comporterà probabilmente un aumento del dispendio pari a circa 0,5 giorni lavorativi all'anno. Nel 2022 per l'elaborazione del piano d'emergenza
4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 137, 23.5.2019, pagg. 10–11