Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Analogamente alla procedura nella zona infestata, prima di delimitare una zona cuscinetto gli uffici federali competenti devono sentire i servizi cantonali competenti e in seguito pubblicare la delimitazione della zona cuscinetto in modo adeguato (art. 16 cpv. 3bis).

Articolo 34

L'ufficio federale competente deve stabilire il riconoscimento dell’equivalenza delle misure non mediante una convenzione con lo Stato terzo interessato, bensì in un’ordinanza. In questo modo si garantisce la sicurezza giuridica per gli importatori.

Articolo 37

Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, per determinati scopi, autorizzare eccezioni per l'importazione e la messa in commercio di merci regolamentate (p.es. se le merci non adempiono le condizioni per il rilascio di un passaporto fitosanitario). Per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate, attualmente il SFF può autorizzare eccezioni solamente se le merci hanno un rapporto diretto con l'agricoltura o l'alimentazione. Per molte piante ornamentali che, visto il loro basso rischio fitosanitario sono soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario solo dal 1° gennaio 2020, attualmente il SFF non può, ad esempio, rilasciare autorizzazioni eccezionali. Per gli scopi: scelta varietale e selezione, formazione, diagnosi e ricerca, non vi è una simile limitazione riguardante la gamma di merci. Per le organizzazioni di conservazione è necessario che il SFF possa autorizzare eccezioni all'obbligo del passaporto fitosanitario per le piante ornamentali che non vengono utilizzate a scopo agricolo. Il capoverso 1 lettera d deve essere modificato di conseguenza. Gli articoli 39a, 42 e 62 rimandano a questa disposizione e pertanto la modifica riguarda anche le autorizzazioni eccezionali in relazione all'importazione dall'UE, allo spostamento in zone protette e alla messa in commercio all'interno della Svizzera.

Articolo 39

Conformemente all'attuale OSalV, determinate merci (p.es. vegetali e parti di vegetali destinate alla piantagione) possono essere importate dall'UE soltanto con un passaporto fitosanitario – in linea di principio questo vale anche per i privati. Attualmente l'importazione di queste merci è esente dall'obbligo del passaporto fitosanitario, solo se vengono trasportate nel bagaglio personale per uso proprio. Se, in base all'esperienza pluriennale, il rischio fitosanitario è considerato basso, il DEFR e il DATEC devono poter escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario anche determinate merci spedite da privati all’interno dell'UE a privati in Svizzera per posta o con un servizio di corriere. Nell'articolo 39 deve quindi essere integrata una norma di delega (cpv. 4).

Di base, il trasferimento di vegetali e di parti di vegetali destinate alla piantagione tra privati all'interno dell'UE non è soggetto all'obbligo del passaporto fitosanitario. Anche per l'esportazione di questo tipo di vegetali da parte di privati dalla Svizzera verso l'UE, attualmente gli Stati membri dell'UE non richiedono un passaporto fitosanitario. A tal proposito, la Svizzera, che forma uno spazio fitosanitario comune con l'UE, attualmente è più severa rispetto al suo principale partner commerciale. Questo disciplinamento più severo va allentato, ma non eliminato completamente, in modo da garantire che i privati non spediscano vegetali ad alto rischio fitosanitario in Svizzera senza che siano corredati di un passaporto fitosanitario.

Articolo 64

Indipendentemente dal fatto che un'azienda ceda sementi o altre merci devono valere gli stessi requisiti per l'esenzione dall'obbligo di notifica. Nel capoverso 3 occorre pertanto disciplinare in maniera uniforme l'eccezione all'obbligo di notifica.

Articolo 77

Per essere omologata dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari un’azienda deve disporre di determinate conoscenze in ambito fitosanitario (cpv. 3 lett. b e c) in modo da essere in grado di identificare la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per le sue merci e di prendere misure