Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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8 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle), RS 916.310

8.1 Situazione iniziale

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) negli ultimi due anni ha rinnovato il riconoscimento della maggior parte delle organizzazioni di allevamento svizzere. Nell’ambito di questa procedura di riconoscimento è stato possibile maturare diverse esperienze, dalle quali è scaturita la necessità di adeguare soprattutto le prescrizioni dell’OAlle in relazione alla tenuta del libro genealogico e ai termini per l’inoltro delle domande.

Con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), nell’allegato 11 è stata concordata un’equivalenza con il diritto europeo in ambito zootecnico. Da allora la legislazione svizzera sull’allevamento di animali si orienta alle prescrizioni legali dell’UE in particolare per quanto riguarda il riconoscimento di organizzazioni di allevamento, il rilascio di documenti relativi all'ascendenza nonché l’immissione in commercio di animali da allevamento. Nel 2016 l’UE ha completamente rivisto il suo diritto in ambito zootecnico per garantire in tutti gli Stati membri un’applicazione uniforme ed evitare ostacoli al commercio di animali da allevamento e del loro materiale riconducibili alle diverse modalità di attuazione di queste direttive nei singoli Stati. A causa delle modifiche del diritto UE (Regolamento (UE) 2016/1012), in una prima fase l’OAlle dev’essere adeguata relativamente al termine concesso alle autorità estere per esprimere un parere nel quadro delle procedure di estensione del raggio di attività territoriale di organizzazioni di allevamento svizzere. Un’analisi approfondita dell’equivalenza tra il diritto svizzero in materia di allevamento di animali e quello dell’UE avverrà nei prossimi mesi. È possibile che a seguito di tale verifica siano proposti ulteriori adeguamenti in un futuro pacchetto di ordinanze agricole.

La crioconservazione di materiale genetico, oltre alla conservazione in situ, rappresenta il secondo pilastro per la conservazione delle razze svizzere ed è considerata una ferrea riserva di patrimonio genetico. Pertanto per la conservazione delle razze svizzere minacciate l’UFAG, in virtù dell’articolo 147a capoverso 1 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), sostiene, mediante contributi, lo stoccaggio prolungato di campioni congelati di origine animale (criomateriale). Attualmente sono stoccate principalmente dosi di sperma. Si è constatato che è opportuno stipulare contratti di questo tipo anche con imprese private del settore zootecnico. In tal modo per esempio Swissgenetics per il bestiame della specie bovina dispone delle infrastrutture necessarie per la detenzione di tori, nonché per la raccolta e lo stoccaggio sicuro dello sperma. Inoltre, anche i progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche di istituti delle Scuole universitarie federali e cantonali devono poter essere sostenuti mediante contributi.

In seno ad Agroscope, l’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino (INSAE) è il centro di competenze della Confederazione per il settore equino. I suoi compiti negli ultimi decenni sono cambiati; hanno acquisito importanza, in particolare, il settore della ricerca inerente la detenzione di cavalli (etologia) nonché la valorizzazione delle conoscenze sul tema del cavallo nell’agricoltura. Ciò è correlato anche al profondo cambiamento del ruolo del cavallo nell’agricoltura: dall’allevamento alla detenzione. La base per la gestione dell’INSAE come centro di competenze per l’allevamento e la detenzione equina attualmente è l’articolo 147 LAgr. L’iniziativa parlamentare (Iv.pa.) Feller 17.461 «Menzionare nella legge i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino» chiede che anche nella LAgr siano elencati i principali compiti dell’INSAE. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ad aprile 2019 ha trasformato l’Iv.pa. Feller nella mozione della Commissione 19.3415 «Ancorare a livella di ordinanza i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino». Il 17 giugno 2019 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione, seguito il 18 settembre 2019 dal Consiglio nazionale. Conformemente a questa mozione, il Consiglio federale deve concretizzare i compiti dell’INSAE a livello di ordinanza.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

Le domande di rinnovo del riconoscimento come organizzazione di allevamento devono essere inoltrate all’UFAG 6 mesi prima della scadenza del riconoscimento esistente e l’UFAG decide prima della sua scadenza. Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono inoltrare contemporaneamente la domanda di riconoscimento in qualità di servizio preposto al rilascio