Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Il riconoscimento come organizzazione di allevamento in virtù dell’articolo 5 OAlle è il presupposto affinché un’organizzazione di allevamento di equidi possa essere riconosciuta anche come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell’articolo 15dbisOFE. Secondo la prassi dell’UFAG, il riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto ha la stessa durata di quello come organizzazione di allevamento. I due riconoscimenti devono quindi essere rinnovati contemporaneamente. Al capoverso 3 pertanto si stabilisce che le organizzazioni interessate, unitamente alla nuova domanda di rinnovo del riconoscimento come organizzazioni di allevamento, devono inoltrare anche la nuova domanda per il riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto.
La formulazione del capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 11.
Articolo 12 Estensione del raggio di attività territoriale di un’organizzazione di allevamento riconosciuta
Conformemente al vigente diritto zootecnico dell’UE, uno Stato membro ha 3 mesi di tempo per reagire alla domanda di estensione del raggio di attività territoriale di un’organizzazione di allevamento. Questo termine viene inserito nell’articolo 12 OAlle affinché sia garantita l’equivalenza con il diritto UE. Se un’organizzazione di allevamento svizzera presenta una domanda di estensione del raggio di attività territoriale a uno Stato membro dell’UE, l’UFAG invita l’autorità competente dello Stato membro a esprimersi in merito nell’arco di 3 invece di 2 mesi come finora.
Sezione 3 (art. 14) e
Articolo 14a Contributi per misure zootecniche
I contributi per la crioconservazione sono assegnati anche a imprese private del settore dell’allevamento. Inoltre possono beneficiare di contributi per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche anche istituti di scuole universitarie federali e cantonali. La limitazione di cui all’articolo 14 capoverso 1, secondo cui solo le organizzazioni di allevamento riconosciute possono beneficiare di questi due contributi, non è pertanto più necessaria.
I contributi per l’allevamento di cui alla sezione 4 OAlle però continuano a essere assegnati solo alle organizzazioni di allevamento riconosciute. Pertanto questa disposizione è spostata nel nuovo articolo 14a. In quest’ultimo oltre agli animali che danno diritto a contributi sono elencate le misure che beneficiano di un sostegno di cui alla sezione 4 (tenuta del libro genealogico, esami funzionali). Resta in vigore la prescrizione secondo cui non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi né alle organizzazioni di allevamento estere.
Il capoverso 3 dell’articolo 14 attualmente sancisce che l’UFAG può pubblicare i contributi assegnati a ciascuna organizzazione e per ciascuna misura. Tale prassi è mantenuta. Per le singole misure (contributi per l’allevamento, contributi per la conservazione delle razze svizzere, contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, contributi per progetti di ricerca) viene però aggiunta la base per la pubblicazione dei beneficiari dei contributi.
Il vigente articolo 14 può quindi essere abrogato assieme alla sezione 3, visto che le sue disposizioni sono stralciate o spostate in altri articoli.
Articolo 23 Contributi per la conservazione di razze svizzere
La struttura dell’articolo 23 relativo ai contributi per la conservazione di razze svizzere viene modificata per migliorarne la visione d’insieme e la comprensione.
In base all’articolo 147a capoverso 1 LAgr, anche le imprese private del settore dell’allevamento possono essere sostenute con contributi per il deposito a lungo termine di criomateriale (cpv. 1 lett. b). In tal modo per esempio Swissgenetics per il bestiame bovino dispone delle infrastrutture necessarie per la detenzione di tori, nonché per la raccolta e lo stoccaggio sicuro dello sperma.
Come accadeva finora, l’UFAG può pubblicare i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o impresa privata nonché per ciascuna misura (cpv. 5).