Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

del passaporto. Inoltre si propongono adeguamenti delle prescrizioni in materia di tenuta del libro genealogico.

Il termine per i pareri delle autorità competenti di uno Stato membro dell’UE in merito alle domande di organizzazioni di allevamento svizzere di estensione del raggio di attività territoriale deve essere prorogato da 2 a 3 mesi per garantire l’equivalenza con il diritto zootecnico dell’UE.

Per l’attuazione della mozione 19.3415 «Ancorare a livella di ordinanza i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino» i compiti dell’INSAE vengono sanciti nel nuovo articolo 25bisOAlle. Questi compiti riguardano principalmente la ricerca, la valorizzazione e la trasmissione delle conoscenze nei settori dell’allevamento e della detenzione dei cavalli nonché la conservazione della varietà genetica per i cavalli della razza delle Franches Montagnes.

I contributi per la crioconservazione devono poter essere versati anche a imprese private del settore zootecnico. Inoltre, gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali devono poter beneficiare dei contributi per progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche.

8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 lettera dbis

Poiché i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino (INSAE) devono essere elencati nell’OAlle, l’articolo 1 che disciplina l’oggetto dell’ordinanza va integrato di conseguenza.

Art. 4 Richieste, termini, giorni di riferimento e periodi di riferimento

I contributi elencati nell’OAlle sono versati su richiesta. Nel diritto vigente ciò si evince soltanto indirettamente dall’articolo 4 e dall’allegato 1. Nel capoverso 1 dell’articolo 4 viene pertanto esplicitato che i contributi sono assegnati su richiesta. Nella rubrica dell’articolo 4 viene aggiunto il termine «richieste».

Articolo 7 capoversi 4, 5 lettere c e d nonché 6

Le organizzazioni di allevamento sono tenute a informare in maniera trasparente gli allevatori in merito agli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie. Non è sufficiente che designino questi animali nei libri genealogici poiché non sempre tali informazioni giungono agli allevatori. La comunicazione prescritta nel capoverso 4 può avvenire, ad esempio, nei certificati d’ascendenza o nei cataloghi degli animali da allevamento.

Per gli animali a unghia fessa (escl. I suini) e gli equidi l’identificazione uniforme è già disciplinata nell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) e pertanto alla lettera c del capoverso 5 non è necessaria alcuna ulteriore prescrizione in merito all’identificazione uniforme di questi animali. Per gli altri animali la prescrizione resta.

Il diritto zootecnico dell’UE prevede che nel libro genealogico per gli equidi debba essere utilizzato il n. UELN come numero d’identificazione. Espressioni come ad esempio «numero identificativo» sono insufficienti. Per ragioni di equivalenza questa prescrizione deve essere inclusa nel nuovo capoverso 6. Per gli animali a unghia fessa nell’ordinanza viene ripresa la prassi corrente dell’utilizzo dei numeri delle marche auricolari.

Articolo 11 Procedura

Al capoverso 1 si stabilisce che le organizzazioni di allevamento devono inoltrare le domande di riconoscimento utilizzando l’apposito modulo creato dall’UFAG. Il modulo di domanda è disponibile sulla pagina Internet dell’UFAG.

L’esame delle domande di riconoscimento è dispendioso, poiché tutti i regolamenti delle organizzazioni di allevamento devono essere completi e corrispondere alle disposizioni dell’OAlle. Affinché per tale esame resti tempo sufficiente e l’UFAG possa decidere prima della scadenza del riconoscimento esistente, nel capoverso 2 è fissato un termine di 6 mesi per l’inoltro delle nuove domande.