Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Articolo 26 capoverso 3
Si puntualizza che i certificati di ascendenza per animali da allevamento, nonché per il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, sono validi soltanto se sono rilasciati da un’organizzazione di allevamento riconosciuta. Infatti, solo presso le organizzazioni di allevamento riconosciute l’UFAG, nel quadro del riconoscimento, controlla se i loro regolamenti sono completi e se sono adempiute le disposizioni dell’OAlle. Con il riconoscimento di un’organizzazione l’UFAG conferma che i certificati d’ascendenza da essa rilasciati sono equivalenti al diritto zootecnico dell’UE.
Ordinanza sulle epizoozie, articolo 15f capoverso 1
Con la modifica proposta dell’articolo 15f capoverso 1 OFE si precisa che un’organizzazione di allevamento con sede nell’UE necessita dapprima dell’approvazione dell’UFAG per l’estensione del raggio di attività territoriale in virtù dell’articolo 13 OAlle e che soltanto in un secondo tempo può essere stipulata una convenzione per il rilascio del codice UELN e/o del passaporto per gli equidi nati in Svizzera.
8.4 Risultati della procedura di consultazione
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8.5 Ripercussioni
8.5.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o personali sulla Confederazione.
I contributi a favore delle imprese private per il deposito a lungo termine di criomateriale vengono finanziati attraverso i fondi esistenti nel credito per l’allevamento di animali per la conservazione di razze svizzere.
8.5.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o personali sui Cantoni.
8.5.3 Economia
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie sull’economia. Concernono soprattutto le organizzazioni di allevamento riconosciute e le imprese del settore dell’allevamento.
8.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi della Svizzera in ambito internazionale, in particolare con l’allegato 11 appendice 4 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
8.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
8.8 Basi legali
Articoli 144 capoverso 2, 147a capoverso 2 e 177 LAgr.