Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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2 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di-
retti, OPD), RS 910.13
2.1 Situazione iniziale
Per le superfici coltivate a canapa non vengono versati pagamenti diretti dal 2014. Questa esclusione era stata dettata da difficoltà di esecuzione di natura generale. Tuttavia, da allora è stato possibile acquisire esperienza nel quadro di progetti di coltivazione in singoli Cantoni. Inoltre, l'Ufficio federale di statistica esige che, a fini statistici, la canapa sia registrata in modo più differenziato rispetto a quanto fatto finora nella rilevazione dei dati sulle strutture aziendali.
Dal 2020 nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) vengono registrati i dati relativi ai singoli animali delle specie ovina e caprina. Esiste quindi la base affinché i dati degli effettivi di animali determinanti per i pagamenti diretti possano essere acquisiti dalla BDTA come avviene già per gli animali delle specie bovina ed equina.
A livello di esigenze relative alle disposizioni sul benessere degli animali (SSRA e URA) è necessario effettuare dei piccoli adeguamenti in seguito alle esperienze maturate nell'esecuzione.
Per quanto riguarda i contributi per la biodiversità, le esigenze relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi devono essere adeguate a seguito delle modifiche nella legislazione in materia di protezione dei vegetali e per migliorare l'esecuzione in relazione alle distanze tra gli alberi. Segnatamente si tratta dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSalV) e dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC).
Per l’esecuzione cantonale delle riduzioni dei pagamenti diretti la disposizione vigente solleva interrogativi sull’applicazione temporale delle riduzioni.
Le riduzioni dei pagamenti diretti per lacune nell'ambito delle registrazioni, in relazione all'impiego di prodotti fitosanitari nella PER e in caso di infrazioni contro le disposizioni concernenti le fasce tampone rimangono le stesse laddove vi sia recidiva. Visto il nuovo sistema di controllo in funzione del rischio, le riduzioni vengono aumentate in caso di recidiva come avviene in molti altri ambiti.
Il 12 febbraio 2020, il Consiglio federale ha approvato un’integrazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (RU 2020 793).
Il 1° gennaio 2022 entra in vigore l’articolo 13 capoverso 2bisOPD.
Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico. Finora non è stata stabilita una sanzione in caso d’inosservanza di queste disposizioni e pertanto si procede in tal senso.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
A favore delle superfici coltivate a canapa per l'uso delle fibre e dei semi (noci di canapa) vengono
nuovamente erogati pagamenti diretti. Dal profilo della promozione, tale produzione di canapa viene pertanto considerata equivalente alle altre colture campicole. La restante canapa (in particolare per l'uso delle infiorescenze) continua invece a rimanere esclusa dai pagamenti diretti.
Dal 1° gennaio 2023 o 2024, per calcolare l'effettivo determinante di animali delle specie ovina e
caprina verranno presi come riferimento i dati della banca dati sul traffico di animali. La data in cui entrerà in vigore questa disposizione dipende dal finanziamento degli adeguamenti tecnici della BDTA e del calcolatore di UBG. L'autodichiarazione dei gestori decade. Questi dati vengono utilizzati ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti per le aziende annuali e d’estivazione.
Il carico usuale per gli alpi destinati agli ovini va rivisto nel 2023, poiché con l’acquisizione dei dati
sugli animali dalla BDTA vengono modificate le categorie di animali di cui all'ordinanza sulla terminologia agricola. I Cantoni, in particolare, non possono più effettuare il controllo del calcolo dell'effettivo di animali mediante il coefficiente UBG relativo alla media ponderata per ovino estivato.